Con il DM 12/02/2015 sono state definite le modalità attuative del credito d’imposta riconosciuto a favore degli esercizi ricettivi nonché delle agenzie di viaggio e tour operator che sostengono spese per la “digitalizzazione turistica”. Tale credito, previsto dal Decreto “Cult-Turismo”, è riconosciuto per il triennio 2014-2016 e spetta nella misura del 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di €12.500.
Per richiedere l’agevolazione le imprese interessate devono presentare al Min. Beni culturali apposita domanda, con modalità telematiche di invio che saranno definite entro il 23/05/2015.
In particolare, per le spese sostenute:
– nel 2014, l’istanza va presentata entro 60 giorni dalla definizione delle suddette modalità telematiche;
– successivamente (anni 2015 e 2016) , l’istanza dovrà essere presentata dal 1° gennaio al 28° febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese.
Il cd. “Decreto Cult-Turismo” ha introdotto due crediti d’imposta a favore delle strutture ricettive (hotel, alberghi, campeggi, residence, ostelli, ecc.) finalizzati:
- alla loro riqualificazione (art. 9 DL 83/2014)
- alla loro digitalizzazione (art. 10 DL 83/2014).
Il recente DM 12/02/2015 ha disposte le modalità attuative del credito d’imposta per la digitalizzazione degli operatori turistici, rendendo operativa l’agevolazione.
Soggetti beneficiari
Il credito d’imposta per la digitalizzazione è riconosciuta:
- agli esercizi ricettivi singoli oppure aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari
- alle agenzie di viaggi e ai tour operator cd “incoming”, ossia che si occupano di portare in Italia turisti dall’estero
Spese Agevolabili
Il credito d’imposta spetta in relazione alle seguenti tipologie di spese:
- Impianti WIFI;
- Siti web ottimizzati per sistema mobile;
- Programmi/sistemi informatici per la vendita online di servizi e pernottamenti;
- Spazi e pubblicità per la promozione e/o commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici;
- Servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- Promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità di persone con disabilità;
- Servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente;
COSTI NON AMMESSI
Sono esclusi dalle spese agevolate i costi relativi all’intermediazione commerciale.
Determinazione del credito d’imposta
Il credito d’imposta spetta nel limite dei seguenti requisiti:
- Le spese devono essere “sostenute” negli anni 2014, 2015 e 2016;
- Viene calcolato nella misura del 30% delle spese ammesse;
- Per ciascun beneficiario il credito non può superare il limite complessivo di €. 12.500 (Spesa massima nel triennio: è dunque pari a €. 41.166 il cui 30% è pari ad €. 12.500) nel limite delle risorse stanziate (€. 15.000.000);
- L’effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata da parte di, alternativamente: presidente del Collegio sindacale, revisore legale iscritto nel relativo Registro, professionista iscritto nell’Albo dei Commercialisti o dei Consulenti del lavoro, responsabile del CAF;
- Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.;
Procedura di accesso al credito d’imposta
Per accedere all’agevolazione le imprese interessate:
- devono inviare al Ministero delle attività culturali e del turismo
- apposita istanza in modalità telematica
che sarà definita con apposito Provvedimento dell’Agenzia entro il 23/05/2015.
TERMINI: le domande di accesso al bonus dovranno essere presentate nei seguenti termini:
Anno 2014 entro 60 gg dalla definizione delle modalità telematiche
Anno 2015 dal 01/01 al 28/02/2016
Anno 2016 dal 01/01 al 28/02/2017
Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà essere indicato:
a) il costo complessivo degli interventi e l’ammontare totale delle spese agevolabili
b) il credito d’imposta spettante
c) il rilascio dell’attestazione di effettività delle spese sostenute
Ulteriore documentazione: contestualmente alla domanda, le imprese sono tenute:
- ad allegare, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione amministrativa e tecnica:
- dichiarazione dell’impresa che fornisca il dettaglio degli interventi effettuati
- l’attestazione della effettività delle spese rilasciata da uno dei soggetti abilitati
- a presentare al Ministero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ad altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l’esercizio in corso e nei 2 precedenti.
La documentazione può essere presentata mediante PEC, oppure altro canale telematico indicato con pubblica comunicazione da parte del Ministero.
Riconoscimento del credito
Il Ministero del Turismo comunica all’impresa il riconoscimento/diniego del credito d’imposta:
- previa verifica dell’ammissibilità dei requisiti richiesti (soggettivi, oggettivi e formali)
- nonché dei limiti delle risorse disponibili
entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande.
Le domande ammesse al beneficio sono pubblicate sul sito Internet del Ministero.
Utilizzo e revoca del credito
UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta:
- va ripartito in 3 quote annuali di pari importo
- è utilizzabile esclusivamente in F24 attraverso i servizi telematici delle Entrate, secondo modalità e termini che saranno definiti da un prossimo Provvedimento
- non è imponibile né ai fini dei redditi (IRPEF/IRES) né IRAP
- va indicato a quadro RU di Unico relativo al periodo d’imposta per il quale è concesso
REVOCA DEL CREDITO
Il credito d’imposta viene revocato laddove si verifichino le seguenti casistiche:
a) si accerta l’insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi che danno diritto al beneficio;
b) la documentazione contiene elementi non veritieri ovvero incompleta rispetto a quella richiesta;
c) i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa;
d) viene accertatala falsità delle dichiarazioni rese.
Rispetto aiuti “de minimis”
Il bonus in esame è soggetto al rispetto dei limiti previsti dalla disciplina del “de minimis”.
De minimis: in applicazione del Reg. UE n. 1407/2013, è disposto che:
- per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2020
- il massimale di aiuti pubblici che un’impresa può ricevere nell’arco di 3 anni è di € 200.000 complessivi fermi restando i limiti di stanziamento previsti dal Decreto in esame.
Controlli e procedure di recupero
L’attività di controllo spetta al Ministero del turismo e all’Agenzia delle Entrate; se, a seguito dei controlli, l’indebita fruizione (anche parziale) del credito d’imposta è accertata:
- dal Ministero: questo provvede al recupero del relativo importo, oltre a interessi e sanzioni
- dall’Agenzia delle Entrate: questa ne dà comunicazione al Ministero
Ai fini dei controlli l’Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero:
- entro il mese di marzo di ciascun anno
- l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta nell’anno solare precedente, con i relativi importi.