
La legge di Stabilità 2015 ha istituito, per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, pari al 15%, definendo, al contempo, un regime contributivo opzionale per le imprese che prevede la soppressione del versamento dei contributi sul minimale di reddito.
Il regime opera come regime fiscale naturale, nel senso che i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare una opzione per l’ingresso nello stesso, salva la facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.
Ambito applicativo
Decorrenza 2015
- Le disposizioni relative al regime forfetario ai fini delle imposte e del regime agevolato ai fi ni contributivi si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.
- Con decreti di natura non regolamentare possono essere dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione.
- Con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le relative modalità applicative.
Soggetti esclusi dal regime forfettario
REGIMI SPECIALI
Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito.
NON RESIDENTI
Soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
CESSIONI FABBRICATI O MEZZI DI TRASPORTO
Soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
SOCIETÀ TRASPARENTI
Esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.
Aspetti operativi
Determinazione del reddito
IMPONIBILE FORFETTARIO
I soggetti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’apposita tabella, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata
RIDUZIONE PER INIZIO ATTIVITÀ
Al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 2 successivi, il reddito determinato è ridotto di 1/3, se:
.. il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
.. l’attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
.. qualora sia proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non è superiore ai limiti previsti per l’accesso al regime.
DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.
COMPONENTI DI ANNUALITÀ PRECEDENTI
I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.
Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta.
PERDITE ANTERIORI
Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito, secondo le regole ordinarie.
Imposta sostitutiva
15%
Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap pari al 15%.
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fi siche.
Ritenuta d’acconto
ASSENZA
I ricavi e i compensi relativi al reddito derivante dal regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
APPOSITA DICHIARAZIONE
A tale fine, i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
Disciplina IVA
IVA NON APPLICATA
I contribuenti in regime forfettario non esercitano la rivalsa dell’imposta sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, per le operazioni nazionali.
IVA SU ACQUISTI
I contribuenti in regime forfettario non hanno diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.
REVERSE CHARGE
Applicano l’IVA con il meccanismo del reverse charge a:
.. servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
.. acquisti intracomunitari di beni di importo superiore a € 10.000.
SERVIZI INTRA
- Applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli artt. 7-ter e seguenti del D.P.R. 633/1972 relativi alle prestazioni non territoriali.
- Applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972, ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, c. 1, lett. c) e c. 2 D.P.R. 633/1972 (non possono acquistare in sospensione d’imposta con lettera d’intento).
FATTURA CON IVA E VERSAMENTI
I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, emettono la fattura o la integrano con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Cessazione regime forfettario
DALL’ANNO SUCCESSIVO
Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni previste per l’accesso, ovvero si verifica taluna delle fattispecie che non consentono l’utilizzo del regime
Opzione per il regime ordinario
FACOLTÀ
I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
VALIDITÀ
L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fi no a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Accertamento
RINVIO
Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di IVA e di Irap.
INFEDELE DICHIARAZIONE
In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni richieste che determinano la cessazione del regime forfetario, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal D. Lgs. 471/1997 sono aumentate del 10% se il maggiore reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.
Semplificazioni fiscali
Imposte dirette
ESONERI
I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di:
- .. registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- .. applicazione dell’Irap;
- .. operare le ritenute alla fonte. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fi scale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi;
- .. applicazione delle ritenute sulla fattura, rilasciando apposita dichiarazione;
- .. applicazione degli studi di settore e dei parametri;
- .. redazione della comunicazione clienti-fornitori e dalla comunicazione black list.
OBBLIGHI
- Rimane fermo l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.
- La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel D.P.R. 322/1998.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.
IVA
ESONERI
I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati da:
- .. versamento dell’IVA;
- .. tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. 633/1972, quali, ad esempio, la registrazione delle fatture, la tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (salve le eccezioni) dalla dichiarazione IVA annuale, dalla comunicazione delle dichiarazioni di intento.
OBBLIGHI
I contribuenti sono tenuti ad osservare l’obbligo di:
- .. numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- .. certificazione dei corrispettivi;
- .. conservazione dei relativi documenti;
- .. presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat;
- .. versare l’IVA in relazione agli acquisti di beni intracomunitari di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.
Resta fermo l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per le operazioni indicate all’art. 2 del D.P.R. 696/1996.
Passaggi di regime
Passaggio tra regime ordinario e regime forfettario
- Nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d’imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario.
- Corrispondenti criteri si applicano per l’ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario.
IRRILEVANZA DELLE SPESE
Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
CESSIONE DEI BENI STRUMENTALI
Nel caso di cessione, successivamente all’uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.
Rettifica della detrazione
PASSAGGIO DA REGIME ORDINARIO A FORFETTARIO
Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell’IVA al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2 D.P.R. 633/1972, da operarsi nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie.
PASSAGGIO DA REGIME FORFETTARIO A ORDINARIO
In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un’analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
DETRAZIONE DELL’IVA
- Nell’ultima liquidazione relativa all’anno in cui è applicata l’IVA, è computata anche l’imposta relativa alle operazioni per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità, di cui all’art. 6, c. 5 D.P.R. 633/1972 e all’art. 32-bis D.L. 83/2012.
- Nella stessa liquidazione può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell’opzione di cui all’art. 32-bis del citato decreto e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
ECCEDENZA A RIMBORSO
L’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all’ultimo anno in cui l’IVA è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione.
Regime contributivo agevolato
Agevolazioni
SOGGETTI
Persone fisiche esercenti attività di impresa. { In regime forfetario }
IMPONIBILE MINIMI NON APPLICABILE
Per tali soggetti non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali (art. 1, c. 3 L. 233/1990) e i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata (art. 2, c. 29 L. 335/1995).
COADIUVANTI, COADIUTORI
- Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto che fruisce del regime agevolato può indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49%.
- Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. 19.09.1992, n. 384 (rapportata alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono).
VERSAMENTI IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI
I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali dai soggetti che fruiscono del regime agevolato sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
RIDUZIONE NON APPLICABILI
- Ai soggetti che fruiscono del regime agevolato e ai loro familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni dell’Inps e con più di 65 anni di età, non si applica la riduzione a metà del contributo previdenziale (art. 59, c. 15 L. 449/1997).
- Ai familiari collaboratori dei soggetti che fruiscono del regime forfetario non si applica la riduzione contributiva di 3 punti percentuali (art. 1, c. 2 L. 233/1990).
Accesso al regime agevolato
DICHIARAZIONE ALL’INPS
Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti che fruiscono del regime forfetario e che intraprendono l’esercizio di un’attività d’impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall’Inps.
28.02 DI OGNI ANNO
- I soggetti già esercenti attività d’impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28.02 di ciascun anno, la medesima dichiarazione.
- Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l’accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall’anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni.
MODALITÀ
Entro 60 giorni dal 1.01.2015 l’Agenzia delle Entrate e l’Inps stabiliscono le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all’attuazione del regime contributivo agevolato.
Cessazione del regime contributivo agevolato
DECORRENZA
Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni previste per l’accesso al regime forfetario, ovvero si verifica taluna delle fattispecie che non consentono l’utilizzo del regime stesso.
EFFETTI
- La cessazione determina, ai fini previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto.
- Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche ove sussistano le condizioni per fruire del regime forfetario.
- Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni per l’accesso al regime forfetario nell’anno della richiesta stessa.
Altri regimi agevolati e disposizioni transitorie
Abrogazione
Sono abrogati:
- .. il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 L. 388/2000);
- .. il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 D.L. 98/2011);
- .. il regime dei contribuenti minimi (art. 1, cc. 96-115 e 117 L. 244/2007)
Regime naturale forfettario
I soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile o del regime contabile agevolato dei minimi, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al nuovo regime forfetario, applicano il nuovo regime forfetario, salva opzione per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
I soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, possono applicare, ove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, la riduzione di 1/3 del reddito forfetario per i soli periodi d’imposta che residuano al completamento del triennio agevolato per le nuove attività.
Precedente regime dei minimi
I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31.12.2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del 35° anno di età.
AGGIORNAMENTO
02.03.2015 – L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 6/E/2015, ha fornito chiarimenti sull’accesso e il mantenimento del regime forfetario di cui alla L. n. 190/2014, evidenziando che tale regime, per il 2015, convive con il regime dei minimi di cui al D.L. n. 98/2011 anche per coloro che iniziano l’attività nel corso dell’anno, per effetto delle disposizioni del decreto Milleproroghe.
In particolare, l’Agenzia chiarisce che il nuovo regime non è fruibile solo dai soggetti che iniziano una nuova attività, ma anche da coloro che hanno un’attività in essere.