Documentazione

Check List ULSS VENETO – Documentazione obbligatoria in azienda

Check List

Questa Check List  è stata condivisa dagli enti che costituiscono il Comitato Provinciale di Coordinamento e, in particolare, dagli SPISAL della provincia di Treviso allo scopo di dare un’interpretazione uniforme alla normativa.
Lo scopo è quello di garantire alle imprese la chiara individuazione e l’agevole reperimento delle informazioni sui principali obblighi e sui relativi adempimenti imposti.

Questa check list elenca i principali documenti relativi alla sicurezza sul lavoro di cui l’azienda deve essere in possesso.
Da questa lista sono esclusi i documenti (ad esempio relativi alla tutela dell’ambiente, alla gestione dei rifiuti, etc.) che non hanno stretta attinenza con la normativa sulla sicurezza sul lavoro, in particolare con il D.Lgs 81/2008 e che non rientrano, salvo situazioni eccezionali, nei controlli effettuati dallo SPISAL.

La Check List è scaricabile da QUI o direttamente dal nostro sito.

Scheda 1 – Elenco della documentazione sulla sicurezza di cui l’azienda deve disporre (versione 13 – del 13.01.2016)

Fonte: ULSS 9 Teviso – www.ulss.tv.it

DPI | Aggiornate Check List autovalutazione ULSS Veneto

DPI

Rilasciate dalle ULSS del Veneto le linee guida per l’autovalutazione dei DPI (v 1.3 con istruzioni v 1.3 del 07/01/2016).

Questa check list è prevista per l’autovalutazione da parte delle aziende.
E’ stata costruita con riferimento alle problematiche più frequenti e alle modalità con cui viene usualmente effettuato il controllo in azienda da parte dello SPISAL.
Ciò non esclude l’obbligo di rispettare comunque tutte le indicazioni previste dalla normativa.

La Check List è scaricabile da QUI o direttamente dal nostro sito.

Scheda 3 – Autovalutazione dei DPI v 1.3 con istruzioni v 1.3 del 07.01.2016

Fonte: ULSS 9 Teviso – www.ulss.tv.it

Bonus alberghi – La digitalizzazione della struttura ricettiva

WIFI ZONE

 

Con il DM 12/02/2015 sono state definite le modalità attuative del credito d’imposta riconosciuto a favore degli esercizi ricettivi nonché delle agenzie di viaggio e tour operator che sostengono spese per la “digitalizzazione turistica”. Tale credito, previsto dal Decreto “Cult-Turismo”, è riconosciuto per il triennio 2014-2016 e spetta nella misura del 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di €12.500.
Per richiedere l’agevolazione le imprese interessate devono presentare al Min. Beni culturali apposita domanda, con modalità telematiche di invio che saranno definite entro il 23/05/2015.

In particolare, per le spese sostenute:

– nel 2014, l’istanza va presentata entro 60 giorni dalla definizione delle suddette modalità telematiche;

– successivamente (anni 2015 e 2016) , l’istanza dovrà essere presentata dal 1° gennaio al 28° febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese.

Il cd. “Decreto Cult-Turismo” ha introdotto due crediti d’imposta a favore delle strutture ricettive (hotel, alberghi, campeggi, residence, ostelli, ecc.) finalizzati:

  • alla loro riqualificazione (art. 9 DL 83/2014)
  • alla loro digitalizzazione (art. 10 DL 83/2014).

Il recente DM 12/02/2015 ha disposte le modalità attuative del credito d’imposta per la digitalizzazione degli operatori turistici, rendendo operativa l’agevolazione.

Soggetti beneficiari

Il credito d’imposta per la digitalizzazione è riconosciuta:

  • agli esercizi ricettivi singoli oppure aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari
  • alle agenzie di viaggi e ai tour operator cd “incoming”, ossia che si occupano di portare in Italia turisti dall’estero

 

Spese Agevolabili

Il credito d’imposta spetta in relazione alle seguenti tipologie di spese:

  • Impianti WIFI;
  • Siti web ottimizzati per sistema mobile;
  • Programmi/sistemi informatici per la vendita online di servizi e pernottamenti;
  • Spazi e pubblicità per la promozione e/o commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici;
  • Servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
  • Promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità di persone con disabilità;
  • Servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente;

COSTI NON AMMESSI
Sono esclusi dalle spese agevolate i costi relativi all’intermediazione commerciale.

 

Determinazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta spetta nel limite dei seguenti requisiti:

  • Le spese devono essere “sostenute” negli anni 2014, 2015 e 2016;
  • Viene calcolato nella misura del 30% delle spese ammesse;
  • Per ciascun beneficiario il credito non può superare il limite complessivo di €. 12.500 (Spesa massima nel triennio: è dunque pari a €. 41.166 il cui 30% è pari ad €. 12.500) nel limite delle risorse stanziate (€. 15.000.000);
  • L’effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata da parte di, alternativamente: presidente del Collegio sindacale, revisore legale iscritto nel relativo Registro, professionista iscritto nell’Albo dei Commercialisti o dei Consulenti del lavoro, responsabile del CAF;
  • Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.;

 

Procedura di accesso al credito d’imposta

Per accedere all’agevolazione le imprese interessate:

  • devono inviare al Ministero delle attività culturali e del turismo
  • apposita istanza in modalità telematica

che sarà definita con apposito Provvedimento dell’Agenzia entro il 23/05/2015.

TERMINI: le domande di accesso al bonus dovranno essere presentate nei seguenti termini:

Anno 2014 entro 60 gg dalla definizione delle modalità telematiche

Anno 2015 dal 01/01 al 28/02/2016

Anno 2016 dal 01/01 al 28/02/2017

Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà essere indicato:

a) il costo complessivo degli interventi e l’ammontare totale delle spese agevolabili
b) il credito d’imposta spettante
c) il rilascio dell’attestazione di effettività delle spese sostenute

Ulteriore documentazione: contestualmente alla domanda, le imprese sono tenute:

  • ad allegare, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione amministrativa e tecnica:
    • dichiarazione dell’impresa che fornisca il dettaglio degli interventi effettuati
    • l’attestazione della effettività delle spese rilasciata da uno dei soggetti abilitati
  • a presentare al Ministero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ad altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l’esercizio in corso e nei 2 precedenti.

La documentazione può essere presentata mediante PEC, oppure altro canale telematico indicato con pubblica comunicazione da parte del Ministero.

 

Riconoscimento del credito

Il Ministero del Turismo comunica all’impresa il riconoscimento/diniego del credito d’imposta:

  • previa verifica dell’ammissibilità dei requisiti richiesti (soggettivi, oggettivi e formali)
  • nonché dei limiti delle risorse disponibili

entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande.

Le domande ammesse al beneficio sono pubblicate sul sito Internet del Ministero.

 

Utilizzo e revoca del credito

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta:

  • va ripartito in 3 quote annuali di pari importo
  • è utilizzabile esclusivamente in F24 attraverso i servizi telematici delle Entrate, secondo modalità e termini che saranno definiti da un prossimo Provvedimento
  • non è imponibile né ai fini dei redditi (IRPEF/IRES) né IRAP
  • va indicato a quadro RU di Unico relativo al periodo d’imposta per il quale è concesso

REVOCA DEL CREDITO

Il credito d’imposta viene revocato laddove si verifichino le seguenti casistiche:

a) si accerta l’insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi che danno diritto al beneficio;

b) la documentazione contiene elementi non veritieri ovvero incompleta rispetto a quella richiesta;

c) i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa;

d) viene accertatala falsità delle dichiarazioni rese.

 

Rispetto aiuti “de minimis”

Il bonus in esame è soggetto al rispetto dei limiti previsti dalla disciplina del “de minimis”.

De minimis: in applicazione del Reg. UE n. 1407/2013, è disposto che:

  • per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2020
  • il massimale di aiuti pubblici che un’impresa può ricevere nell’arco di 3 anni è di € 200.000 complessivi fermi restando i limiti di stanziamento previsti dal Decreto in esame.

 

Controlli e procedure di recupero

L’attività di controllo spetta al Ministero del turismo e all’Agenzia delle Entrate;  se, a seguito dei controlli, l’indebita fruizione (anche parziale) del credito d’imposta è accertata:

  • dal Ministero: questo provvede al recupero del relativo importo, oltre a interessi e sanzioni
  • dall’Agenzia delle Entrate: questa ne dà comunicazione al Ministero

Ai fini dei controlli l’Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero:

  • entro il mese di marzo di ciascun anno
  • l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta nell’anno solare precedente, con i relativi importi.
MUD - Modello Unico di Dichiarazione ambientale

Rifiuti: dichiarazione MUD entro il 30 aprile 2015

MUD - Modello Unico di Dichiarazione ambientale

Il 30 aprile 2015 scade il termine per la presentazione della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti nell’anno 2014.
Per quanto riguarda le imprese edili si ricorda che l’obbligo di presentare il MUD sorge solo nel caso in cui siano stati prodotti o smaltiti rifiuti pericolosi.
Per la dichiarazione ambientale MUD 2015 occorre utilizzare la nuova modulistica contenuta nel DPCM 17 dicembre 2014 che sostituisce quella utilizzata fino allo scorso anno.
Fra le novità del nuovo modello, si segnala la reintroduzione del Modulo RE e, pertanto, la possibilità di indicare i rifiuti pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione prodotti fuori dall’unità locale. In particolare, nel Modulo RE andranno indicati i rifiuti da attività di bonifica amianto, i rifiuti pericolosi prodotti nell’ambito dei lavori di manutenzione e i rifiuti provenienti da cantieri temporanei o mobili.
Viene confermato l’obbligo di comunicare il quantitativo di rifiuti in giacenza che dovranno essere divisi fra quelli da avviare al recupero e quelli da avviare allo smaltimento.
Su quest’ultimo punto si invita a prestare particolare attenzione, in quanto il dato comunicato nel MUD consentirà agli enti di controllo di effettuare verifiche di tipo incrociato per stabilire se sono stati superati i termini previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti.
Ai sensi della normativa ambientale, si ricorda che i rifiuti prodotti possono essere tenuti in deposito temporaneo, presso il luogo di produzione degli stessi, fino ad un massimo di tre mesi, se la quantità di rifiuti in deposito supera complessivamente i trenta metri cubi (di cui al massimo dieci metri cubi di rifiuti pericolosi) e fino ad un massimo di dodici mesi, se la quantità di rifiuti è inferiore ai predetti limiti.
Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni per quanto attiene alla compilazione e presentazione della dichiarazione MUD 2015, segnalando che gli uffici del Collegio restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Soggetti obbligati
L’obbligo di comunicazione interessa:

  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 (d.lgs. 152/06), comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con più di dieci dipendenti;
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

Esclusioni
Sono esonerati dalla presentazione della denuncia:

  • le imprese edili che hanno prodotto rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché rifiuti derivanti dalle attività di scavo (art. 184, comma 3, lettera b), decreto legislativo n.152/2006);
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con meno di dieci dipendenti;

Come detto più sopra, non sono soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD le imprese di costruzione che, ad esempio, producono rifiuti non pericolosi appartenenti al gruppo “17” del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come le terre e rocce da scavo e i materiali da costruzione e demolizione.
Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD a carico delle imprese edili che svolgono un’attività di recupero autorizzata e per quelle che producono rifiuti pericolosi come, ad esempio, i rifiuti contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie esaurite al piombo, ecc.

Modalità di compilazione, termine di scadenza e destinatario della denuncia
La denuncia MUD deve essere spedita per via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, entro il 30 aprile 2015.
Fatta eccezione per i soggetti che possono presentare la Comunicazione Semplificata, non è più possibile presentare il MUD in formato cartaceo.
Il file della dichiarazione può essere prodotto con il software messo a disposizione gratuitamente da Unioncamere, la società di servizi delle Camere di Commercio, su diversi siti internet (www.unioncamere.itwww.ecocerved.itwww.infocamere.it) o utilizzando altri software, purché gli stessi siano conformi alle specifiche di cui all’Allegato 4 del DPCM 17/12/2014.
Per trasmettere telematicamente il MUD i soggetti dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio.

MUD semplificato
In alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il MUD su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione “Sezione rifiuti semplificata”, le imprese per le quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

  • sono produttrici di non più di 7 rifiuti,
  • i rifiuti sono stati prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione,
  • per ogni rifiuto prodotto non sono stati utilizzati più di tre trasportatori e più di tre destinatari.

Si ricorda che l’elenco dei trasportatori cui è stato affidato il rifiuto va compilato solo se il produttore ha effettuato il trasporto del rifiuto utilizzando un soggetto diverso dal destinatario.
Sul sito di Ecocerved (www.ecocerved.it), nell’area “Link utili – MUD semplificato” è possibile utilizzare, previa registrazione gratuita, una procedura software che consente di inserire i dati da indicare nella dichiarazione semplificata. Al termine dell’inserimento dei dati la procedura ne verifica la correttezza, segnalando eventuali anomalie, e stampa il modello che può essere trasmesso alla CCIAA. La comunicazioni semplificata deve essere spedita alla CCIAA competente per territorio all’interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi della dichiarazione come da schema riportato nell’Allegato 6 al DPCM 17/12/2014.
La presentazione alla CCIAA deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento. Non è infatti più consentita la consegna a mano. Ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria.
Anche in questo caso, la Camera di Commercio competente è quella della provincia nel cui territorio ha sede l’unità locale cui la dichiarazione si riferisce.

Diritti di segreteria
Per l’invio telematico è ammesso il pagamento del diritto di segreteria, di importo pari a 10 euro, tramite carta di credito o Telemaco Pay sul sito www.mudtelematico.it.
Nel caso di invio cartaceo della dichiarazione semplificata (come detto, solo per piccoli produttori di rifiuti) il versamento pari a 15 euro sul deve essere effettuato tramite bollettino postale intestato a:
Camera di Commercio di Brescia
Via Einaudi, 23 – 25121 Brescia
C/C Postale N. 330258 – indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “DIRITTI DI SEGRETERIA MUD – ANNO 2015″.
E’ necessario allegare alla dichiarazione MUD l’attestazione di versamento.
E’ anche possibile pagare il diritto di segreteria tramite bonifico bancario alla
UNIPOL Banca Spa – Ag. Brescia Via XX Settembre, 42/46
Codice IBAN: IT20M0312711202000012000002.
Nella causale è necessario indicare la descrizione DIRITTI SI SEGRETERIA MUD – ANNO 2015 e il codice C2DIR.SEGR.
Anche in questo caso è necessario allegare alla dichiarazione MUD la copia del bonifico.

Sanzioni
La mancata presentazione della denuncia MUD, ovvero la presentazione incompleta o inesatta della stessa, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 a 15.500,00 euro.
Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito (29 giugno 2015) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro.
Se le indicazioni contenute nel MUD sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 a 1.550,00 euro.

Fonte: ANCE Brescia

Agenzia delle Entrate - Bonus mobili ed elettrodomestici

Bonus mobili ed elettrodomestici

Agenzia delle Entrate - Bonus mobili ed elettrodomestici

La detrazione

Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
L’acquisto deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2015.

Quando si può avere

Per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.
Occorre, inoltre, che le spese per questi interventi di recupero edilizio siano sostenute a partire dal 26 giugno 2012.

Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano beni per arredare il proprio immobile

“10.000 euro” importo massimo di spesa ammessa in detrazione

ATTENZIONE
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni.
Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.
La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria.
Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Per la detrazione sono necessari i seguenti interventi edilizi:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus;
  • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
  • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali;

Per quali acquisti

La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 per l’acquisto di:

Mobili nuovi

Per esempio: letti, armadi, cassettiere librerie, scrivanie, tavoli sedie, comodini, divani poltrone, credenze materassi, apparecchi di illuminazione.

E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo

Elettrodomestici nuovi

Di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), come rilevabile dall’etichetta energetica.
L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo.
Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici lavastoviglie, apparecchi di cottura stufe elettriche, forni a microonde piastre riscaldanti elettriche apparecchi elettrici di riscaldamento radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Come ottenere il bonus

La detrazione per l’acquisto dei beni si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche).

L’importo detraibile

Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici). Inoltre, la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

I pagamenti

Come per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato:

  • La causale del versamento (è quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione)
  • Il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • Il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.

Documenti da conservare

  • Ricevuta del bonifico
  • Ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)
  • Documentazione di addebito sul conto corrente
  • Fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti

Fonte: Agenzia delle Entrate

File PDF: Agenzia delle Entrate – Bonus mobili ed elettrodomestici

INAIL - La progettazione della sicurezza nel cantiere

INAIL: la progettazione della sicurezza nel cantiere

INAIL - La progettazione della sicurezza nel cantiere

Disponibile una nuova pubblicazione dell’INAIL sulla progettazione della sicurezza nei cantieri, sulla pianificazione dei lavori e l’organizzazione del cantieri.

La sicurezza nei luoghi di lavoro, e nei cantieri in particolare, è un tema ricorrente d’incessante attualità.
Il testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.), fra le altre cose, ha parzialmente ridefinito la disciplina precedente (D.Lgs. 494 del 14 agosto 1996 e s.m.i.) ove, diversamente da quanto disposto in precedenza, la sicurezza nei cantieri assume il carattere di requisito imprescindibile che occorre pianificare
ove siano presenti più imprese, senza eccezioni di sorta.

Il settore delle costruzioni rappresenta un’attività particolarmente rischiosa per la salute e la sicurezza dei lavoratori. La pubblicazione, affrontando le tematiche relative alla pianificazione dei lavori e all’organizzazione del cantiere, intende fornire una guida sull’applicazione della normativa vigente sui cantieri, tentando di proporre una metodologia per la redazione dei piani di sicurezza, incentrata su un’attenta valutazione dei rischi presenti.

Il volume si rivolge, pertanto, a quanti debbano ottemperare agli obblighi previsti dal Titolo IV del D.lgs 81/2008 e s.m.i. proponendo, anche con l’ausilio di esemplificazioni pratiche, dei possibili schemi per la redazione di PSC e POS.

Documento Excel (.xls) per la Valutazione dei Rischi in cantiere: Algoritmo cantieri

Pubblicazione: INAIL – La progettazione della sicurezza nel cantiere
Edizione: 2015

Medico Competente

Cancellazione dei Medici Competenti: Manteniamo la Calma e Riflettiamo

Medico Competente

La notizia della cancellazione di più di 6000 medici dall’elenco nazionale medici competenti ha creato scompiglio forse un po’ esagerato. Soffermiamoci su 4 aspetti: chi ha assolto all’obbligo formativo, chi non l’ha assolto, i numeri ed il ruolo del Ministero.

Tanto rumore per nulla.
Nel 2008 la norma ha stabilito che tra i requisiti per poter assumere/mantenere l’incarico di medico competente ci fosse quello dell’assolvimento degli obblighi formativi ECM.
E lo stabilisce non dal triennio in corso all’epoca (2008-2010) ma dice….avviso ai naviganti….dal prossimo triennio (2011-2013) se vuoi mantenere/assumere l’incarico devi adempiere a questo obbligo. Poi il Ministero della Salute, che detiene l’elenco nazionale, ha concesso ai medici inadempienti un anno di tempo per mettersi in regola e per autocertificare l’assolvimento ed ha stabilito il limite temporale nel 15 gennaio 2015. Poi l’ha prorogata ancora al 31 marzo 2015 e poi ha riaperti i termini per l’autocertificazione.
Possiamo dire chiaramente che, tenuto conto che la norma è nota dal 2008, i colleghi che non hanno soddisfatto l’obbligo formativo nè hanno utilizzato l’anno di recupero (2014) sono stati negligenti?
L’elenco nazionale dei medici competenti c’entra poco.
Perchè, come specificato sul sito ministeriale e come indicato dall’ art. 4, comma 2) del Decreto 4 marzo 2009 che istituisce il Registro Nazionale: ” L’iscrizione all’elenco non costituisce di per se’ titolo abilitante all’esercizio dell’attivita’ di medico competente.”
Perchè questo bisogno di specificare?
Perchè il titolo abilitante è il possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 D.Lvo 81/08.
Pertanto il medico competente avrebbe dovuto, il 1 gennaio 2014, comunicare alle proprie aziende e autocertificare di possedere il requisito e per gli incarichi assunti dopo il 1 gennaio 2014 avrebbe dovuto inserirlo nel contratto/lettera di incarico .
Tutto questo lo scrivevo all’entrata in vigore dell’obbligo (gennaio 2014):
Viceversa, se il medico non l’avesse comunicato, l’azienda avrebbe dovuto richiederlo.
Quindi anche i medici competenti che hanno assolto l’obbligo e che, per errori o per mancata comunicazione al Ministero, non sono nell’Elenco, possono, a mio avviso, stare tranquilli. Devono rispondere, documentandolo se richiesto con gli stessi crediti cartacei che conserviamo come reliquie nei nostri schedari, solo al datore di lavoro che li ha incaricati. Poi si provvederà a verificare con il Ministero del motivo per il quale il proprio nominativo non è inserito nell’elenco.
Quindi coloro i quali sono in regola, con una semplice autocertificazione al datore di lavoro, se si sono scordati di farla al 1° gennaio 2014, lo possono fare ora e nulla cambia.

Dove sorgono i problemi.
Sorgono per i colleghi che non hanno soddisfatto l’obbligo nel triennio 2011-2013 e che quindi il 1 gennaio 2014 non avevano più il requisito per mantenere l’incarico e quindi dovranno rispondere sia al datore di lavoro sia ai loro assistiti (i lavoratori). Ad esempio un lavoratore positivo al drug-test nel 2014 e giudicato dal medico competente inidoneo, verificato che il medico non aveva il requisito per firmare quel giudizio di idoneità, potrebbe, in linea teorica, richiedere un indennizzo per il danno subito.

I numeri dell’Elenco Nazionale Medici Competenti
Prima di pasqua erano iscritti circa 10.000 medici e, ad oggi, sono 4.719 ma ogni giorno aumentano. Ad una lettura superficiale sembrerebbe che 6.000 medici lavoravano privi dei requisiti. Nell’elenco in realtà erano compresi, probabilmente, colleghi poi andati in pensione, deceduti, coloro i quali hanno cambiato lavoro, ecc.
Confrontiamo i pochi numeri che abbiamo.
I medici competenti dal 2013 hanno l’obbligo di comunicare i dati collettivi dei risultati della sorveglianza sanitaria entro il 31 marzo di ogni anno. Se guardiamo il numero totale dei medici che hanno effettuato la comunicazione nel 2014 (relativa al 2013), unico dato disponibile, vediamo che sono circa 5000 (Fonte ASL Milano, pag. 5).
Quindi significa che i medici competenti effettivamente operativi in Italia siano 5000. Nell’elenco ministeriale erano iscritti 10.000 e ora sono 4.500. Quindi la differenza è di 500. Il fenomeno si ridimensiona e solo 500 sarebbero quelli privi di requisiti o erroneamente cancellati.

Il ruolo del Ministero della Salute
Il Ministero ha semplicemente dato seguito alla norma cancellando, commettendo sicuramente anche degli errori, i medici che non hanno autocertificato i crediti acquisiti. Se i medici, il 1 gennaio 2014, avessero regolarmente informato le proprie aziende di aver assolto l’obbligo allegando al contratto l’autocertificazione, il problema non sarebbe sorto, in quanto appunto, l’iscrizione all’Elenco Nazionale non costituisce il titolo abilitante.

Dott. Cristiano Ravalli

Fonte: medicocompetente.blogspot.it

medico competente

Cancellati di Colpo 6.500 Medici Competenti su 10.000

Medico competente

Detto fatto! Il Ministero della Salute a fine marzo aveva emesso una nota che informava l’inizio della procedura di cancellazione dall’Elenco Nazionale dei Medici Competenti di tutti coloro i quali risultavano privi dei requisiti. Il giorno di Pasquetta infatti sono letteralmente spariti 6.500 medici su 10.000 circa. ne rimangono circa 4.400.

Che cosa è successo? Andiamo per gradi.

Il fattore confondente.
I requisiti per poter assumere incarichi di medico competente non sono stabiliti dal Registro Nazionale ma dall’art. 38 del D.Lvo 81/08 ed in particolare, per spiegare quello che è successo, da quanto è stabilito dal comma 3 e comma 4 dell’art. 38.
” 3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di
educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive
modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici
competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”

Pertanto coloro i quali non hanno effettuato nel triennio 2011-2013 il numero di 150 crediti formativi di cui il 70% nella disciplina Medicina del lavoro e non li hanno comunicati al Ministero della Salute che tiene il Registro Nazionale, entro il 31 marzo 2015 , decadono dall’incarico alla fine del triennio e quindi il 1/1/2014.

E’ per quello che il Ministero specifica, così come anche indicato dall’art. 4, comma 2) del Decreto 4 marzo 2009 che istituisce il Registro Nazionale: ” L’iscrizione all’elenco non costituisce di per se’ titolo abilitante all’esercizio dell’attività di medico competente.” In quanto il titolo abilitante è il possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 D.Lvo 81/08.

E’ il datore di lavoro quindi che, all’atto della nomina, deve verificare che il medico che sta per incaricato possegga i requisiti e per questo consiglio di inserirlo nella lettera di incarico.

Il Ministero della Salute ha semplicemente fatto, eccetto eventuali errori da sanare, quello che doveva fare: verificare e cancellare dal Registro tutti quelli che, a loro, risultano privi dei requisiti.
E’ chiaro che poi un singolo datore di lavoro o lavoratore che va a consultare il Registro che è pubblico dovrà chiedere conto al medico competente del motivo per cui egli non è inserito nell’elenco.

Si può ritenere vessatoria tale norma e forse lo è. Però è noto dal 2008 a tutti i medici competenti che la norma esiste e che sarebbe entrata in vigore in riferimento al triennio 2011-2013 e che poi il Ministero della Salute ha concesso una proroga di un anno per il recupero dei crediti. Dal 2008 al 2015 sono 7 anni. E ora molti si stracciano le vesti gridando allo scandalo.

Qualcuno deve pure dirlo: “Lo scandalo è che tu medico che vuoi esercitare come medico competente e che spacchi il capello ad aziende e lavoratori, invocando articoli di legge e commi, poi in 7 anni non ti adegui per mantenere i titoli/requisiti che ti permettono di lavorare”.

Il problema invece esiste per quelli ingiustamente cancellati e sicuramente ci sono. Essi ricevono un danno d’immagine e forse non solo in quanto l’azienda potrebbe anche revocare l’incarico a seguito di una verifica di assenza nell’Elenco Nazionale. E allora comincia la dispora tutta italiana del peregrino che, nel giusto, deve dover dimostrare di esserlo realmente, tenuto conto che le banche dati che gestiscono i crediti sono lacunose e carenti.

Dott. Cristiano Ravalli

Fonte: http://medicocompetente.blogspot.it

Nuovo regime forfettario per persone fisiche dal 2015

Nuovo regime forfettario

La legge di Stabilità 2015 ha istituito, per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, pari al 15%, definendo, al contempo, un regime contributivo opzionale per le imprese che prevede la soppressione del versamento dei contributi sul minimale di reddito.

Il regime opera come regime fiscale naturale, nel senso che i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare una opzione per l’ingresso nello stesso, salva la facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

 

Ambito applicativo

Decorrenza 2015

  • Le disposizioni relative al regime forfetario ai fini delle imposte e del regime agevolato ai fi ni contributivi si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.
  • Con decreti di natura non regolamentare possono essere dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione.
  • Con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le relative modalità applicative.

 

Soggetti esclusi dal regime forfettario

REGIMI SPECIALI
Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito.

NON RESIDENTI
Soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

CESSIONI FABBRICATI O MEZZI DI TRASPORTO
Soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.

SOCIETÀ TRASPARENTI
Esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.

 

Aspetti operativi

Determinazione del reddito

IMPONIBILE FORFETTARIO
I soggetti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’apposita tabella, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata

RIDUZIONE PER INIZIO ATTIVITÀ
Al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 2 successivi, il reddito determinato è ridotto di 1/3, se:
.. il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
.. l’attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
.. qualora sia proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non è superiore ai limiti previsti per l’accesso al regime.

DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

COMPONENTI DI ANNUALITÀ PRECEDENTI

I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.

Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta.

PERDITE ANTERIORI
Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito, secondo le regole ordinarie.

 

Imposta sostitutiva

15%
Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap pari al 15%.

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fi siche.

 

Ritenuta d’acconto

ASSENZA
I ricavi e i compensi relativi al reddito derivante dal regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.

APPOSITA DICHIARAZIONE
A tale fine, i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

 

Disciplina IVA

IVA NON APPLICATA
I contribuenti in regime forfettario non esercitano la rivalsa dell’imposta sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, per le operazioni nazionali.

IVA SU ACQUISTI
I contribuenti in regime forfettario non hanno diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.

REVERSE CHARGE
Applicano l’IVA con il meccanismo del reverse charge a:
.. servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
.. acquisti intracomunitari di beni di importo superiore a € 10.000.

SERVIZI INTRA

  • Applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli artt. 7-ter e seguenti del D.P.R. 633/1972 relativi alle prestazioni non territoriali.
  • Applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972, ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, c. 1, lett. c) e c. 2 D.P.R. 633/1972 (non possono acquistare in sospensione d’imposta con lettera d’intento).

FATTURA CON IVA E VERSAMENTI
I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, emettono la fattura o la integrano con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

 

Cessazione regime forfettario

DALL’ANNO SUCCESSIVO
Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni previste per l’accesso, ovvero si verifica taluna delle fattispecie che non consentono l’utilizzo del regime

 

Opzione per il regime ordinario

FACOLTÀ
I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

VALIDITÀ
L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fi no a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

 

Accertamento

RINVIO
Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di IVA e di Irap.

INFEDELE DICHIARAZIONE
In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni richieste che determinano la cessazione del regime forfetario, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal D. Lgs. 471/1997 sono aumentate del 10% se il maggiore reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.

 

Semplificazioni fiscali

Imposte dirette

ESONERI
I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di:

  • .. registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
  • .. applicazione dell’Irap;
  • .. operare le ritenute alla fonte. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fi scale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi;
  • .. applicazione delle ritenute sulla fattura, rilasciando apposita dichiarazione;
  • .. applicazione degli studi di settore e dei parametri;
  • .. redazione della comunicazione clienti-fornitori e dalla comunicazione black list.

OBBLIGHI

  • Rimane fermo l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.
  • La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel D.P.R. 322/1998.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.

 

IVA

ESONERI
I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati da:

  • .. versamento dell’IVA;
  • .. tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. 633/1972, quali, ad esempio, la registrazione delle fatture, la tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (salve le eccezioni) dalla dichiarazione IVA annuale, dalla comunicazione delle dichiarazioni di intento.

OBBLIGHI
I contribuenti sono tenuti ad osservare l’obbligo di:

  • .. numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
  • .. certificazione dei corrispettivi;
  • .. conservazione dei relativi documenti;
  • .. presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat;
  • .. versare l’IVA in relazione agli acquisti di beni intracomunitari di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.

Resta fermo l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per le operazioni indicate all’art. 2 del D.P.R. 696/1996.

 

Passaggi di regime

Passaggio tra regime ordinario e regime forfettario

  • Nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d’imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario.
  • Corrispondenti criteri si applicano per l’ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario.

IRRILEVANZA DELLE SPESE
Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

CESSIONE DEI BENI STRUMENTALI
Nel caso di cessione, successivamente all’uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

 

Rettifica della detrazione

PASSAGGIO DA REGIME ORDINARIO A FORFETTARIO
Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell’IVA al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2 D.P.R. 633/1972, da operarsi nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie.

PASSAGGIO DA REGIME FORFETTARIO A ORDINARIO
In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un’analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

DETRAZIONE DELL’IVA

  • Nell’ultima liquidazione relativa all’anno in cui è applicata l’IVA, è computata anche l’imposta relativa alle operazioni per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità, di cui all’art. 6, c. 5 D.P.R. 633/1972 e all’art. 32-bis D.L. 83/2012.
  • Nella stessa liquidazione può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell’opzione di cui all’art. 32-bis del citato decreto e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

ECCEDENZA A RIMBORSO
L’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all’ultimo anno in cui l’IVA è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione.

 

Regime contributivo agevolato

Agevolazioni

SOGGETTI
Persone fisiche esercenti attività di impresa. { In regime forfetario }

IMPONIBILE MINIMI NON APPLICABILE
Per tali soggetti non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali (art. 1, c. 3 L. 233/1990) e i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata (art. 2, c. 29 L. 335/1995).

COADIUVANTI, COADIUTORI

  • Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto che fruisce del regime agevolato può indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49%.
  • Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. 19.09.1992, n. 384 (rapportata alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono).

VERSAMENTI IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI
I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali dai soggetti che fruiscono del regime agevolato sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

RIDUZIONE NON APPLICABILI

  • Ai soggetti che fruiscono del regime agevolato e ai loro familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni dell’Inps e con più di 65 anni di età, non si applica la riduzione a metà del contributo previdenziale (art. 59, c. 15 L. 449/1997).
  • Ai familiari collaboratori dei soggetti che fruiscono del regime forfetario non si applica la riduzione contributiva di 3 punti percentuali (art. 1, c. 2 L. 233/1990).

 

Accesso al regime agevolato

DICHIARAZIONE ALL’INPS
Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti che fruiscono del regime forfetario e che intraprendono l’esercizio di un’attività d’impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall’Inps.

28.02 DI OGNI ANNO

  • I soggetti già esercenti attività d’impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28.02 di ciascun anno, la medesima dichiarazione.
  • Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l’accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall’anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni.

MODALITÀ
Entro 60 giorni dal 1.01.2015 l’Agenzia delle Entrate e l’Inps stabiliscono le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all’attuazione del regime contributivo agevolato.

 

Cessazione del regime contributivo agevolato

DECORRENZA
Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni previste per l’accesso al regime forfetario, ovvero si verifica taluna delle fattispecie che non consentono l’utilizzo del regime stesso.

EFFETTI

  • La cessazione determina, ai fini previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto.
  • Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche ove sussistano le condizioni per fruire del regime forfetario.
  • Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni per l’accesso al regime forfetario nell’anno della richiesta stessa.

 

Altri regimi agevolati e disposizioni transitorie

Abrogazione

Sono abrogati:

  • .. il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 L. 388/2000);
  • .. il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 D.L. 98/2011);
  • .. il regime dei contribuenti minimi (art. 1, cc. 96-115 e 117 L. 244/2007)

 

Regime naturale forfettario

I soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile o del regime contabile agevolato dei minimi, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al nuovo regime forfetario, applicano il nuovo regime forfetario, salva opzione per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

I soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, possono applicare, ove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, la riduzione di 1/3 del reddito forfetario per i soli periodi d’imposta che residuano al completamento del triennio agevolato per le nuove attività.

 

Precedente regime dei minimi

I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31.12.2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del 35° anno di età.

 

AGGIORNAMENTO

02.03.2015 – L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 6/E/2015, ha fornito chiarimenti sull’accesso e il mantenimento del regime forfetario di cui alla L. n. 190/2014, evidenziando che tale regime, per il 2015, convive con il regime dei minimi di cui al D.L. n. 98/2011 anche per coloro che iniziano l’attività nel corso dell’anno, per effetto delle disposizioni del decreto Milleproroghe.
In particolare, l’Agenzia chiarisce che il nuovo regime non è fruibile solo dai soggetti che iniziano una nuova attività, ma anche da coloro che hanno un’attività in essere.

In arrivo i contributi per la Sicurezza sul Lavoro

Contributi Sicurezza sul Lavoro

FINANZIAMENTI INAIL PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Si ricorda che con il Bando INAIL ISI 2014 è possibile presentare la domanda per accedere ai contributi per la realizzazione di interventi a miglioramento della Sicurezza sul Lavoro. I fondi disponibili sono ripartiti per Regione e riguardano i seguenti interventi:

  • Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro (ad esempio interventi di bonifica da materiali contenenti amianto)
  • Acquisto di macchine compatibili con determinate tipologie di intervento (macchine per la riduzione dei livelli di vibrazione, per la riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale dei carichi, per la riduzione del rumore, ecc)
  • Acquisto di dispositivi per lo svolgimento in ambienti confinati (dispositivi di rilevazione di agenti chimici, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ecc.)
  • Installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici, antincendio, di aspirazione e ventilazione.

Potete contattare il numero 049.8209763-822 (Ufficio Assistenza Tecnica – Dr.ssa Sabbion) per avere delucidazioni e assistenza sulla partecipazione al bando

Ecco una breve sintesi del bando:

Il contributo in conto capitale è pari al 65% delle spese ammesse. Il contributo massimo è pari a 130.000 € mentre il minimo ammissibile è pari a 5.000 €. Le spese ammesse devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 7 maggio. Fino al 7 maggio 2015 le aziende interessate hanno a disposizione una procedura informatica che consente di effettuare simulazioni relative al progetto da presentare, verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità e salvare la domanda inserita.
A partire dal 12 maggio 2015 le imprese che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato la propria domanda potranno effettuare il download del proprio codice identificativo che la identificherà in maniera univoca.
Dal giorno 3 giugno 2015 saranno pubblicati sul sito www.inail.it le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande.

ASCOM PADOVA