Documentazione

Check List ULSS VENETO – Documentazione obbligatoria in azienda

Check List

Questa Check List  è stata condivisa dagli enti che costituiscono il Comitato Provinciale di Coordinamento e, in particolare, dagli SPISAL della provincia di Treviso allo scopo di dare un’interpretazione uniforme alla normativa.
Lo scopo è quello di garantire alle imprese la chiara individuazione e l’agevole reperimento delle informazioni sui principali obblighi e sui relativi adempimenti imposti.

Questa check list elenca i principali documenti relativi alla sicurezza sul lavoro di cui l’azienda deve essere in possesso.
Da questa lista sono esclusi i documenti (ad esempio relativi alla tutela dell’ambiente, alla gestione dei rifiuti, etc.) che non hanno stretta attinenza con la normativa sulla sicurezza sul lavoro, in particolare con il D.Lgs 81/2008 e che non rientrano, salvo situazioni eccezionali, nei controlli effettuati dallo SPISAL.

La Check List è scaricabile da QUI o direttamente dal nostro sito.

Scheda 1 – Elenco della documentazione sulla sicurezza di cui l’azienda deve disporre (versione 13 – del 13.01.2016)

Fonte: ULSS 9 Teviso – www.ulss.tv.it

DPI | Aggiornate Check List autovalutazione ULSS Veneto

DPI

Rilasciate dalle ULSS del Veneto le linee guida per l’autovalutazione dei DPI (v 1.3 con istruzioni v 1.3 del 07/01/2016).

Questa check list è prevista per l’autovalutazione da parte delle aziende.
E’ stata costruita con riferimento alle problematiche più frequenti e alle modalità con cui viene usualmente effettuato il controllo in azienda da parte dello SPISAL.
Ciò non esclude l’obbligo di rispettare comunque tutte le indicazioni previste dalla normativa.

La Check List è scaricabile da QUI o direttamente dal nostro sito.

Scheda 3 – Autovalutazione dei DPI v 1.3 con istruzioni v 1.3 del 07.01.2016

Fonte: ULSS 9 Teviso – www.ulss.tv.it

INAIL - La progettazione della sicurezza nel cantiere

INAIL: la progettazione della sicurezza nel cantiere

INAIL - La progettazione della sicurezza nel cantiere

Disponibile una nuova pubblicazione dell’INAIL sulla progettazione della sicurezza nei cantieri, sulla pianificazione dei lavori e l’organizzazione del cantieri.

La sicurezza nei luoghi di lavoro, e nei cantieri in particolare, è un tema ricorrente d’incessante attualità.
Il testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.), fra le altre cose, ha parzialmente ridefinito la disciplina precedente (D.Lgs. 494 del 14 agosto 1996 e s.m.i.) ove, diversamente da quanto disposto in precedenza, la sicurezza nei cantieri assume il carattere di requisito imprescindibile che occorre pianificare
ove siano presenti più imprese, senza eccezioni di sorta.

Il settore delle costruzioni rappresenta un’attività particolarmente rischiosa per la salute e la sicurezza dei lavoratori. La pubblicazione, affrontando le tematiche relative alla pianificazione dei lavori e all’organizzazione del cantiere, intende fornire una guida sull’applicazione della normativa vigente sui cantieri, tentando di proporre una metodologia per la redazione dei piani di sicurezza, incentrata su un’attenta valutazione dei rischi presenti.

Il volume si rivolge, pertanto, a quanti debbano ottemperare agli obblighi previsti dal Titolo IV del D.lgs 81/2008 e s.m.i. proponendo, anche con l’ausilio di esemplificazioni pratiche, dei possibili schemi per la redazione di PSC e POS.

Documento Excel (.xls) per la Valutazione dei Rischi in cantiere: Algoritmo cantieri

Pubblicazione: INAIL – La progettazione della sicurezza nel cantiere
Edizione: 2015

Medico Competente

Cancellazione dei Medici Competenti: Manteniamo la Calma e Riflettiamo

Medico Competente

La notizia della cancellazione di più di 6000 medici dall’elenco nazionale medici competenti ha creato scompiglio forse un po’ esagerato. Soffermiamoci su 4 aspetti: chi ha assolto all’obbligo formativo, chi non l’ha assolto, i numeri ed il ruolo del Ministero.

Tanto rumore per nulla.
Nel 2008 la norma ha stabilito che tra i requisiti per poter assumere/mantenere l’incarico di medico competente ci fosse quello dell’assolvimento degli obblighi formativi ECM.
E lo stabilisce non dal triennio in corso all’epoca (2008-2010) ma dice….avviso ai naviganti….dal prossimo triennio (2011-2013) se vuoi mantenere/assumere l’incarico devi adempiere a questo obbligo. Poi il Ministero della Salute, che detiene l’elenco nazionale, ha concesso ai medici inadempienti un anno di tempo per mettersi in regola e per autocertificare l’assolvimento ed ha stabilito il limite temporale nel 15 gennaio 2015. Poi l’ha prorogata ancora al 31 marzo 2015 e poi ha riaperti i termini per l’autocertificazione.
Possiamo dire chiaramente che, tenuto conto che la norma è nota dal 2008, i colleghi che non hanno soddisfatto l’obbligo formativo nè hanno utilizzato l’anno di recupero (2014) sono stati negligenti?
L’elenco nazionale dei medici competenti c’entra poco.
Perchè, come specificato sul sito ministeriale e come indicato dall’ art. 4, comma 2) del Decreto 4 marzo 2009 che istituisce il Registro Nazionale: ” L’iscrizione all’elenco non costituisce di per se’ titolo abilitante all’esercizio dell’attivita’ di medico competente.”
Perchè questo bisogno di specificare?
Perchè il titolo abilitante è il possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 D.Lvo 81/08.
Pertanto il medico competente avrebbe dovuto, il 1 gennaio 2014, comunicare alle proprie aziende e autocertificare di possedere il requisito e per gli incarichi assunti dopo il 1 gennaio 2014 avrebbe dovuto inserirlo nel contratto/lettera di incarico .
Tutto questo lo scrivevo all’entrata in vigore dell’obbligo (gennaio 2014):
Viceversa, se il medico non l’avesse comunicato, l’azienda avrebbe dovuto richiederlo.
Quindi anche i medici competenti che hanno assolto l’obbligo e che, per errori o per mancata comunicazione al Ministero, non sono nell’Elenco, possono, a mio avviso, stare tranquilli. Devono rispondere, documentandolo se richiesto con gli stessi crediti cartacei che conserviamo come reliquie nei nostri schedari, solo al datore di lavoro che li ha incaricati. Poi si provvederà a verificare con il Ministero del motivo per il quale il proprio nominativo non è inserito nell’elenco.
Quindi coloro i quali sono in regola, con una semplice autocertificazione al datore di lavoro, se si sono scordati di farla al 1° gennaio 2014, lo possono fare ora e nulla cambia.

Dove sorgono i problemi.
Sorgono per i colleghi che non hanno soddisfatto l’obbligo nel triennio 2011-2013 e che quindi il 1 gennaio 2014 non avevano più il requisito per mantenere l’incarico e quindi dovranno rispondere sia al datore di lavoro sia ai loro assistiti (i lavoratori). Ad esempio un lavoratore positivo al drug-test nel 2014 e giudicato dal medico competente inidoneo, verificato che il medico non aveva il requisito per firmare quel giudizio di idoneità, potrebbe, in linea teorica, richiedere un indennizzo per il danno subito.

I numeri dell’Elenco Nazionale Medici Competenti
Prima di pasqua erano iscritti circa 10.000 medici e, ad oggi, sono 4.719 ma ogni giorno aumentano. Ad una lettura superficiale sembrerebbe che 6.000 medici lavoravano privi dei requisiti. Nell’elenco in realtà erano compresi, probabilmente, colleghi poi andati in pensione, deceduti, coloro i quali hanno cambiato lavoro, ecc.
Confrontiamo i pochi numeri che abbiamo.
I medici competenti dal 2013 hanno l’obbligo di comunicare i dati collettivi dei risultati della sorveglianza sanitaria entro il 31 marzo di ogni anno. Se guardiamo il numero totale dei medici che hanno effettuato la comunicazione nel 2014 (relativa al 2013), unico dato disponibile, vediamo che sono circa 5000 (Fonte ASL Milano, pag. 5).
Quindi significa che i medici competenti effettivamente operativi in Italia siano 5000. Nell’elenco ministeriale erano iscritti 10.000 e ora sono 4.500. Quindi la differenza è di 500. Il fenomeno si ridimensiona e solo 500 sarebbero quelli privi di requisiti o erroneamente cancellati.

Il ruolo del Ministero della Salute
Il Ministero ha semplicemente dato seguito alla norma cancellando, commettendo sicuramente anche degli errori, i medici che non hanno autocertificato i crediti acquisiti. Se i medici, il 1 gennaio 2014, avessero regolarmente informato le proprie aziende di aver assolto l’obbligo allegando al contratto l’autocertificazione, il problema non sarebbe sorto, in quanto appunto, l’iscrizione all’Elenco Nazionale non costituisce il titolo abilitante.

Dott. Cristiano Ravalli

Fonte: medicocompetente.blogspot.it

medico competente

Cancellati di Colpo 6.500 Medici Competenti su 10.000

Medico competente

Detto fatto! Il Ministero della Salute a fine marzo aveva emesso una nota che informava l’inizio della procedura di cancellazione dall’Elenco Nazionale dei Medici Competenti di tutti coloro i quali risultavano privi dei requisiti. Il giorno di Pasquetta infatti sono letteralmente spariti 6.500 medici su 10.000 circa. ne rimangono circa 4.400.

Che cosa è successo? Andiamo per gradi.

Il fattore confondente.
I requisiti per poter assumere incarichi di medico competente non sono stabiliti dal Registro Nazionale ma dall’art. 38 del D.Lvo 81/08 ed in particolare, per spiegare quello che è successo, da quanto è stabilito dal comma 3 e comma 4 dell’art. 38.
” 3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di
educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive
modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici
competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”

Pertanto coloro i quali non hanno effettuato nel triennio 2011-2013 il numero di 150 crediti formativi di cui il 70% nella disciplina Medicina del lavoro e non li hanno comunicati al Ministero della Salute che tiene il Registro Nazionale, entro il 31 marzo 2015 , decadono dall’incarico alla fine del triennio e quindi il 1/1/2014.

E’ per quello che il Ministero specifica, così come anche indicato dall’art. 4, comma 2) del Decreto 4 marzo 2009 che istituisce il Registro Nazionale: ” L’iscrizione all’elenco non costituisce di per se’ titolo abilitante all’esercizio dell’attività di medico competente.” In quanto il titolo abilitante è il possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 D.Lvo 81/08.

E’ il datore di lavoro quindi che, all’atto della nomina, deve verificare che il medico che sta per incaricato possegga i requisiti e per questo consiglio di inserirlo nella lettera di incarico.

Il Ministero della Salute ha semplicemente fatto, eccetto eventuali errori da sanare, quello che doveva fare: verificare e cancellare dal Registro tutti quelli che, a loro, risultano privi dei requisiti.
E’ chiaro che poi un singolo datore di lavoro o lavoratore che va a consultare il Registro che è pubblico dovrà chiedere conto al medico competente del motivo per cui egli non è inserito nell’elenco.

Si può ritenere vessatoria tale norma e forse lo è. Però è noto dal 2008 a tutti i medici competenti che la norma esiste e che sarebbe entrata in vigore in riferimento al triennio 2011-2013 e che poi il Ministero della Salute ha concesso una proroga di un anno per il recupero dei crediti. Dal 2008 al 2015 sono 7 anni. E ora molti si stracciano le vesti gridando allo scandalo.

Qualcuno deve pure dirlo: “Lo scandalo è che tu medico che vuoi esercitare come medico competente e che spacchi il capello ad aziende e lavoratori, invocando articoli di legge e commi, poi in 7 anni non ti adegui per mantenere i titoli/requisiti che ti permettono di lavorare”.

Il problema invece esiste per quelli ingiustamente cancellati e sicuramente ci sono. Essi ricevono un danno d’immagine e forse non solo in quanto l’azienda potrebbe anche revocare l’incarico a seguito di una verifica di assenza nell’Elenco Nazionale. E allora comincia la dispora tutta italiana del peregrino che, nel giusto, deve dover dimostrare di esserlo realmente, tenuto conto che le banche dati che gestiscono i crediti sono lacunose e carenti.

Dott. Cristiano Ravalli

Fonte: http://medicocompetente.blogspot.it

In arrivo i contributi per la Sicurezza sul Lavoro

Contributi Sicurezza sul Lavoro

FINANZIAMENTI INAIL PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Si ricorda che con il Bando INAIL ISI 2014 è possibile presentare la domanda per accedere ai contributi per la realizzazione di interventi a miglioramento della Sicurezza sul Lavoro. I fondi disponibili sono ripartiti per Regione e riguardano i seguenti interventi:

  • Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro (ad esempio interventi di bonifica da materiali contenenti amianto)
  • Acquisto di macchine compatibili con determinate tipologie di intervento (macchine per la riduzione dei livelli di vibrazione, per la riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale dei carichi, per la riduzione del rumore, ecc)
  • Acquisto di dispositivi per lo svolgimento in ambienti confinati (dispositivi di rilevazione di agenti chimici, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ecc.)
  • Installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici, antincendio, di aspirazione e ventilazione.

Potete contattare il numero 049.8209763-822 (Ufficio Assistenza Tecnica – Dr.ssa Sabbion) per avere delucidazioni e assistenza sulla partecipazione al bando

Ecco una breve sintesi del bando:

Il contributo in conto capitale è pari al 65% delle spese ammesse. Il contributo massimo è pari a 130.000 € mentre il minimo ammissibile è pari a 5.000 €. Le spese ammesse devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 7 maggio. Fino al 7 maggio 2015 le aziende interessate hanno a disposizione una procedura informatica che consente di effettuare simulazioni relative al progetto da presentare, verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità e salvare la domanda inserita.
A partire dal 12 maggio 2015 le imprese che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato la propria domanda potranno effettuare il download del proprio codice identificativo che la identificherà in maniera univoca.
Dal giorno 3 giugno 2015 saranno pubblicati sul sito www.inail.it le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande.

ASCOM PADOVA

FAQ: Domande e Risposte sulla formazione e gestione della sicurezza in azienda

FAQ

ULSS 6 di Vicenza ha pubblicato un interessante raccolta di risposte alle domande più frequenti (FAQ: frequently asked questions) su temi di organizzazione della sicurezza sul lavoro in azienda e sul ruolo delle diverse figure della prevenzione.

1 – impresa familiare – corsi di formazione

D. Io e mio padre abbiamo una ditta famigliare di idraulica con la nuova normativa sulla sicurezza del decreto 81 siamo obbligati a partecipare (almeno uno dei due) ai corsi primo soccorso e antincendio? L’articolo n. 21 del suddetto decreto per le imprese famigliari parla di facoltà e non obbligo di frequenza corsi soccorso e antincendio. Per questo vi chiedo cortesemente delle delucidazioni.

R. I componenti dell’impresa familiare non sono obbligati a partecipare a corsi di formazione. Ovviamente l’impresa familiare non deve avere dipendenti nè essere costituita sotto forma di snc, srl o altre forme societarie.
Solo nel caso di attività al di fuori della sede aziendale, ad esempio lavori in appalto o subappalto, il committente o l’impresa affidataria può richiedere anche nel caso di imprese familiari gli attestati dell’avvenuta in/formazione per quanto riguarda il primo soccorso.

2 – requisiti ASPP e RSPP, lauree riconosciute

D. L’art. 32 del D. Lgs. 81/08 afferma (comma 5) che chi è in possesso di alcuni tipi di laurea può essere esonerato dalla frequenza dei corsi di formazione. Le lauree sono indicate da alcune sigle che non conosco. Potete darmi delle delucidazioni?

R. Si riportano di seguito le denominazioni delle classi di laurea che consentono l’esonero dalla frequenza dei moduli A e B per la formazione obbligatoria degli Addetti e Responsabili del Servizio di prevenzione e Protezione aziendale.
Si ricorda che per espletare la funzione di RSPP è comunque necessaria la frequenza, con successiva verifica positiva, del Modulo C (24 ore) di cui all’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. Tutti gli ASPP e RSPP, indipendentemente dagli esoneri, devono seguire i corsi di aggiornamento quinquennali del modulo B relativo al o ai macrosettori ATECO in cui svolgerà tale ruolo.

Classi di laurea suddivise per riferimento legislativo

(DM 04 agosto 2000 del Ministro dell’Università e RS)

4 Scienze dell’architettura e
dell’ingegneria civile
8 Ingegneria civile ed ambientale
9 Ingegneria dell’informazione
10 Ingegneria industriale

(DM 2 aprile 2001 del Ministro dell’Università e RS)

4 Professioni sanitarie della prevenzione

(DM 16 marzo 2007 del Ministro dell’Università e RS)

L-7 Ingegneria civile ed ambientale
L-8 Ingegneria dell’informazione
L-9 Ingegneria Industriale
L-17 Scienze dell’architettura
L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia
LM 26 – Laurea Magistrale in Ingegneria della Sicurezza Industriale

3 – requisiti RSPP – esoneri da percorsi formativi

D. Con la presente chiedo se una persona con le caratteristiche più sotto riportate deve frequentare tutto il percorso Moduli A B C oppure è esonerato dal modulo A:
Lavoratore dipendente – frequentato nel febbraio 2002 corso formazione per RSPP di 32 ore – nominato RSPP nel febbraio 2003 e ruolo ricoperto sino a settembre 2007 (oltre 3 anni esperienza).

R. L’interpretazione dell’accordo stato regioni del 2006 non è univoca ma prevale, e noi la condividiamo, quella secondo cui il credito formativo che esonera dalla frequenza e verifica dai corsi A e B ha carattere permanente. Nel caso descritto, il lavoratore potrà svolgere l’attività di RSPP nel settore produttivo ove ha maturato l’esperienza, completando il percorso formativo con la frequenza ed il superamento del modulo C. Qualora intendesse ricoprire il ruolo in altro settore merceologico dovrà frequentare e superare il relativo modulo B. In ogni caso sarà poi tenuto all’aggiornamento quinquennale previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

4 – requisiti RSPP – precedente ruolo di ASPP

D. Svolgo l’attività di ASPP, nominata prima del 2003, in una società che eroga servizi informativi (macrosettore Ateco K9) e sono in possesso del diploma di scuola superiore.
La mia società mi offre la possibilità di diventare RSPP e così vorrei sapere se il percorso formativo dovrà essere:
Modulo A 28 ore
Modulo B 12 ore per il tipo di macro settore
Modulo C 24 ore
È possibile invece che mi venga riconosciuta l’attività pregressa in modo da essere così esonerata dal modulo A o dai moduli A + B?

R. Dal momento che i moduli formativi A e B sono gli stessi per ASPP e RSPP, riteniamo che lei debba solo frequentare e superare il modulo C (ovviamente se l’attività è stata ininterrotta per almeno tre anni e lei era ASPP nel febbraio 2006). Diverso sarà invece il monte ore di aggiornamento del RSPP rispetto al ASPP. Il titolo varrà solo per il macrosettore in cui ha fatto l’esperienza. Le consigliamo di partire fin da subito con gli aggiornamenti del modulo B.

5 – società cooperative – RSPP

D. Con la presente sono a porre un quesito inerente l’incarico di RSPP per una società cooperativa. La stessa è amministrata da tre persone di cui uno è Presidente e Rappresentante Legale.
Nell’ipotesi in cui venisse individuato RSPP un amministratore che non è il Presidente, può essere formato con un corso di 16 ore “per datore di lavoro” (DdL)? La nuova normativa 81/2008, non è molto chiara a proposito. Si parla di datore di lavoro, ma nel caso di una struttura dove esiste un Consiglio di Amministrazione, come si individua lo stesso?

R. La possibilità data al DdL di assumere il ruolo di RSPP è prevista e definita dall’art. 34 del D.Lgs. 81/08.
La nozione di DdL è riscontrabile in ambito civilistico e giurisprudenziale dove concordemente, per le società di varia natura e composizione, viene identificato nel soggetto che ha poteri direttivi, coordinativi e di spesa.
Il datore di lavoro ha la facoltà di delegare alcune sue funzioni, tra le quali la responsabilità di atti inerenti la salute e la sicurezza, ad altro soggetto aziendale professionalmente adeguato tramite incarico formale (ad es. atto notarile) ed esplicitamente accettato dal delegato.
Il fatto che quest’ultimo possa “subentrare” nella deroga stabilita dal citato art. 34, e svolgere pertanto le funzioni di RSPP dopo aver frequentato unicamente il corso di 16 ore di cui al DM 16 gennaio 1997, è invece oggetto di discussione anche se l’orientamento prevalente è diretto ad escluderne la possibilità.

6 – Datore di lavoro che esercita le funzioni di RSPP

D. Il datore di lavoro di un’azienda ha svolto il corso RSPP da 16 ore nel marzo `97 ma non ha provveduto a inviare allo SPISAL la nomina quando nel `98 la sua azienda ha cambiato ragione sociale (e nemmeno prima). Può inviarla ora dato che la normativa per il datore di lavoro è rimasta invariata nei contenuti e nella durata? L’azienda ha meno di 30 addetti e si tratta di un mobilificio.

R. L’art. 34 comma 2 del D.Lgs. 81/08 stabilisce:
“Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997…”
L’art. 10 del D.Lgs. 626/94 prevedeva la trasmissione della nomina all’Organo di Vigilanza congiunta ad una dichiarazione di capacità a ricoprire il ruolo e ad alcuni dati sugli infortuni. Tale obbligo è scomparso con il D. Lgs. 81/08. Non vediamo pertanto l’utilità di mandarla ora. Ricordiamo invece che il Datore di Lavoro-RSPP dovrà frequentare corsi di aggiornamento i cui contenuti, tempi e periodicità daranno prossimamente stabiliti dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni.

7 – Valutazione dei rischi – autocertificazione

D. Esiste un modulo per l’autocertificazione della valutazione dei rischi?

R. Per l’autocertificazione prevista dall’art. 29 comma 6 il D.Lgs. 81/08 non propone alcun modello. Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che entro 18 mesi saranno rese disponibili “procedure standardizzate” che potranno essere adottate dalle aziende che non hanno più di 10 lavoratori occupati.
L’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi, già prevista dal D.Lgs. 626/94, non può del resto ridursi alla compilazione di un modulo prestampato ma deve essere un’attestazione di un compiuto processo di valutazione integrata dalle Relazioni Tecniche su rischi specifici per i quali viene richiesta una valutazione mediante misurazioni o stime oggettive – effettuate da personale qualificato – per addivenire ad una classificazione del rischio per confronto con determinati valori di soglia e di obbligo. Questa classificazione servirà ad individuare le misure di prevenzione e protezione da mettere in atto compreso l’obbligo della sorveglianza sanitaria.
Non potrà mai essere pertanto solo un modulo standardizzato da compilare, semmai un documento di valutazione dei rischi semplificato.

8 – Datore di lavoro – delega di funzioni

D. La delega di funzioni inerente gli aspetti di salute e sicurezza di una azienda può essere fatta dal Datore di Lavoro nei confronti del RSPP?

R. La delega di funzioni è disciplinata dall’art. 16 del D.Lgs. 81/08, recentemente modificato, che prevede le caratteristiche, le modalità e le esclusioni per poterla esercitare da parte del DDL. Il delegato può a sua volta e con il consenso del DDL subdelegare alcune delle funzioni affidate. Non sono però ammessi altri gradi di subdelega.
Nulla vieta che il delegato o il subdelegato possa coincidere con la figura del RSPP. È necessario però che ci siano due atti formali:
1 – la nomina del RSPP (atto proprio e non delegabile del DDL come stabilisce l’art. 17)
2 – la delega scritta ed accettata per una o più funzioni proprie del DDL (salvo le due indelegabili stabilite dal medesimo articolo).

9 – Amianto – corsi di formazione

D. Dove è possibile effettuare i corsi per essere autorizzati a lavori di demolizione e bonifica di materiali contenenti amianto?

R. L’art. 10 della L. 257/’92 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” prevede che le Regioni, nell’ambito dei Piani Regionali, organizzino i corsi di formazione per gli addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto. La Regione Veneto con DGR n. 4764 del 30/12/’97 ha approvato la progettazione didattica e le modalità di iscrizione ai suddetti corsi, in conformità a quanto previsto dall’art. 10 del DPR 8agosto 1994. Sono previste due tipologie di corso:
Gestionale (50 ore): rivolto ai datori di lavoro e ai capi cantiere delle ditte che si occupano di bonifica e smaltimento dell’amianto.
Operativo (30 ore): rivolto agli operai che manualmente operano in presenza di materiali contenenti amianto.

Tali corsi sono organizzati presso i seguenti Servizi SPISAL di riferimento:

SPISAL AULSS n.15 – Alta Padovana
Via P. Cosma, 1 – 35012 Camposampiero (PD)
Telefono 049 932 43 30
Fax 049 932 43 43

SPISAL AULSS n. 20 – Verona
Palazzo della Sanità – Via S. D’Acquisto, 7 – 37122 Verona
Telefono 045 807 50 17
Fax 045 807 50 13

SPISAL AULSS n.12 – Veneziana
P.le Giustiniani 11/D – 30174 Zelarino (VE)
Telefono 041 260 84 71

10 – corsi di primo soccorso – docenti

D. Siamo un ente di formazione accreditato presso la regione Veneto e ci occupiamo prevalentemente di corsi per la qualifica e l’abilitazione di estetiste e acconciatori.
Abbiamo nostro personale docente che ha svolto i suddetti corsi e tra i nostri docenti abbiamo anche un medico che tiene abitualmente corsi di primo soccorso, in collaborazione con altri enti.
Visto che siamo oggetto di continue richieste di informazioni di ex allievi che hanno intrapreso l’attività imprenditoriale e che, quindi, sono soggetti all’obbligo del corso in questione, mi chiedo, se il nostro ente ha la possibilità di erogare questi corsi, avendo il personale medico abilitato all’insegnamento. Se ciò non è possibile, quale autorizzazione o certificazione è necessario avere per poterli offrire?

R. Nel DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 (art. 3 comma 2) troviamo scritto:La formazione dei lavoratori designati e’ svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato. Il riferimento a “personale medico” non è pertanto vincolato a particolari accreditamenti o altro, salvo la possibilità di coordinamento con il SUEM. Qualunque laureato in medicina e chirurgia iscritto all’Ordine dei Medici può pertanto risultare docente del corso di primo soccorso. Naturalmente deve attestare di aver seguito i programmi descritti negli allegati 3 e 4 de decreto medesimo.

11 – Certificazione idoneità psicofisica per conseguimento o rinnovo patentino gas tossici

D. Per sostenere l’esame per il conseguimento del patentino “gas tossici” mi viene richiesto un certificato medico di idoneità psicofisica. Può essermi rilasciato dal Medico Competente dell’azienda dove lavoro o devo rivolgermi al Distretto Sanitario di Base?

R. In base ad una Circolare del Ministero del Lavoro del 22.1 2010 (“rilascio di certificazioni sanitarie originariamente rilasciate da organi del Servizio Sanitario Nazionale”), detto documento può anche essere ottenuto da un Medico Competente in Medicina del Lavoro.

12 – applicazione del D.Lgs. 81/08 in una struttura tipo “casa-famiglia”

D. Sono un consulente aziendale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sono a porre il seguente quesito: dal punto di vista della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, quali adempimenti deve effettuare una casa famiglia?
Si tratta di una struttura in cui moglie e marito, dipendenti di una onlus, danno conforto ed educano dei ragazzi la cui età varia da 0 a 18 anni. Tutto ciò avviene in un ambito famigliare in cui i ragazzi possono rimanere anche alcuni anni e il tutto è gestito come una casa privata, con la stessa vita e gli stessi tempi. Mi chiedo se sia necessario redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, nominare un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, fare formazione a “genitori” e ragazzi ecc..

R. Dalla lettura combinata degli articoli 2 e 3 del D. Lgs. 81/08 non appare ricompresa una organizzazione come è la “casa famiglia” in quanto:
i “ragazzi” non possono essere assimilati a lavoratori in quanto non viene a concretizzarsi nessun rapporto di lavoro, pur a titolo gratuito;
i “genitori” non svolgono ruolo di datore di lavoro in quanto non si realizza una produzione;
la casa famiglia non rientra tra le cooperative sociali;
le attività che vi si svolgono (preparazione pasti, gestione dell’alloggio, attività aggregative/ricreative) non sono inquadrabili come lavoro a domicilio;
la casa famiglia non è una impresa familiare in quanto non vengono prodotti beni o servizi;
la casa famiglia non è assimilabile ad una attività scolastica.

Differente è ovviamente la posizione della Onlus da cui i “genitori” dipendono, rientrando invece quella tra le previsioni del D.Lgs. 81.

13 – socio di impresa: nomina quale datore di lavoro per gli aspetti di salute e sicurezza. Formazione necessaria.

D. siamo una ditta di produzione di pannelli di gesso con un totale di 9 dipendenti. I soci fanno parte del consiglio di amministrazione della S.r.l. e sono 4, di cui 2 sono anche dipendenti, 1 è legale rappresentante e il quarto è solo consigliere.
Il nostro RSPP è il socio dipendente che ha già effettuato il corso nell’ottobre del 1995 (32 ore) più il corso di aggiornamento Modulo C nel marzo 2008 (24 ore).
Nei giorni scorsi il ns. consulente del lavoro ci ha comunicato l’approssimarsi del termine ultimo (febbraio 2012) per le 60 ore di aggiornamento obbligatorie per il RSPP nel caso esso sia dipendente. Chiediamo se finora abbiamo agito correttamente e quante ore di aggiornamento dovrà fare il nostro socio RSPP.

R. Per risolvere il problema è necessario che dal verbale di società risulti il conferimento della delega quale “datore di lavoro” ad uno dei soci per quanto riguarda i problemi della salute e sicurezza del lavoro. In questo caso, il corso di formazione che deve essere seguito è quello di almeno 16 ore stabilito dall’art. 34 comma 2 del D.Lgs. 81/08.
Il comma 4 del medesimo articolo prevede l’obbligo di aggiornamento demandandone la definizione ad un successivo accordo Stato-Regioni che è stato stipulato il 21 dicembre 2011: tale accordo prevede un iter formativo quinquennale di 6, 10 o 14 ore a seconda che l’azienda sia classificata a basso, medio o alto rischio (saremo più precisi quando conosceremo con precisione il testo dell’accordo).
Il corso effettuato nel 1995 dal socio-datore di lavoro in questione (però sono passati 16 anni ed il Modulo C non tratta né di igiene del lavoro né di sicurezza…) potrà essere considerato sufficiente se nel programma erano presenti i temi elencati nel DM 16 gennaio 1997. La soluzione appare un po’ tirata da un punto di vista formale ma tiene conto che implicitamente il socio in questione ricopriva di fatto il ruolo di RSPP, attribuzione che – qualora fosse stata formalizzata la delega come DdL prima del 31.12.1996 – lo avrebbe esentato anche dalla frequenza del corso di 16 ore, divenuto poi obbligatorio con il DM citato.

14 – Utilizzo di auto aziendale e test per stupefacenti

D. Alcuni dipendenti della mia ditta utilizzano l’auto aziendale/personale per recarsi dai clienti a svolgere attività informatica (non trasportano né beni né persone).
Durante la visita periodica il medico informa tutti sul comportamento da tenere e sulle normative vigenti sull’utilizzo di alcol/droghe per chi guida.
L’azienda ha a sua volta formato/informato in merito tutti i dipendenti evidenziando che, in caso di fondati motivi o dubbi, potrà effettuare esami specifici per evidenziare se c’è utilizzo di alcol durante l’orario di lavoro o abuso di alcol o altre sostanze.
Quanto esposto sopra è sufficiente o l’azienda è obbligata ad eseguire esami periodici a tutti i dipendenti che utilizzano l’auto durante l’orario di lavoro per verificare se sono alcol dipendenti o abusano di altre sostanze ?

R. La normativa sugli stupefacenti (DPR 309/1990 e Intesa Stato Regioni 30 ottobre 2007) prevede l’obbligo di visita medica e test sull’urina per escludere l’uso di sostanze per coloro che guidano veicoli che richiedono la patente C o superiore (oltre ad altre categorie di lavoratori che svolgono attività pericolose per sé stessi e per terzi).

La normativa sull’alcool (Legge 30 marzo 2001 n. 125 e Provvedimento Conferenza Stato Regioni 16 marzo 2006) stabilisce il divieto di consumo di bevande alcoliche sul lavoro per una serie di mansioni, una delle quali è la conduzione di veicoli che richiedono la patente B o superiore. La normativa offre la possibilità al datore di lavoro di effettuare un controllo dell’alcolemia diretta (sangue) o indiretta (aria espirata) nei lavoratori appartenenti alle categorie considerate a rischio per la sicurezza (tra i quali i citati conducenti di veicoli patente B o superiore). Tale controllo va richiesto al medico competente aziendale o allo SPISAL. Per la normativa sull’alcool non c’è la previsione della visita medica preventiva e periodica.