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INAIL - La progettazione della sicurezza nel cantiere

INAIL: la progettazione della sicurezza nel cantiere

INAIL - La progettazione della sicurezza nel cantiere

Disponibile una nuova pubblicazione dell’INAIL sulla progettazione della sicurezza nei cantieri, sulla pianificazione dei lavori e l’organizzazione del cantieri.

La sicurezza nei luoghi di lavoro, e nei cantieri in particolare, è un tema ricorrente d’incessante attualità.
Il testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.), fra le altre cose, ha parzialmente ridefinito la disciplina precedente (D.Lgs. 494 del 14 agosto 1996 e s.m.i.) ove, diversamente da quanto disposto in precedenza, la sicurezza nei cantieri assume il carattere di requisito imprescindibile che occorre pianificare
ove siano presenti più imprese, senza eccezioni di sorta.

Il settore delle costruzioni rappresenta un’attività particolarmente rischiosa per la salute e la sicurezza dei lavoratori. La pubblicazione, affrontando le tematiche relative alla pianificazione dei lavori e all’organizzazione del cantiere, intende fornire una guida sull’applicazione della normativa vigente sui cantieri, tentando di proporre una metodologia per la redazione dei piani di sicurezza, incentrata su un’attenta valutazione dei rischi presenti.

Il volume si rivolge, pertanto, a quanti debbano ottemperare agli obblighi previsti dal Titolo IV del D.lgs 81/2008 e s.m.i. proponendo, anche con l’ausilio di esemplificazioni pratiche, dei possibili schemi per la redazione di PSC e POS.

Documento Excel (.xls) per la Valutazione dei Rischi in cantiere: Algoritmo cantieri

Pubblicazione: INAIL – La progettazione della sicurezza nel cantiere
Edizione: 2015

Medico Competente

Cancellazione dei Medici Competenti: Manteniamo la Calma e Riflettiamo

Medico Competente

La notizia della cancellazione di più di 6000 medici dall’elenco nazionale medici competenti ha creato scompiglio forse un po’ esagerato. Soffermiamoci su 4 aspetti: chi ha assolto all’obbligo formativo, chi non l’ha assolto, i numeri ed il ruolo del Ministero.

Tanto rumore per nulla.
Nel 2008 la norma ha stabilito che tra i requisiti per poter assumere/mantenere l’incarico di medico competente ci fosse quello dell’assolvimento degli obblighi formativi ECM.
E lo stabilisce non dal triennio in corso all’epoca (2008-2010) ma dice….avviso ai naviganti….dal prossimo triennio (2011-2013) se vuoi mantenere/assumere l’incarico devi adempiere a questo obbligo. Poi il Ministero della Salute, che detiene l’elenco nazionale, ha concesso ai medici inadempienti un anno di tempo per mettersi in regola e per autocertificare l’assolvimento ed ha stabilito il limite temporale nel 15 gennaio 2015. Poi l’ha prorogata ancora al 31 marzo 2015 e poi ha riaperti i termini per l’autocertificazione.
Possiamo dire chiaramente che, tenuto conto che la norma è nota dal 2008, i colleghi che non hanno soddisfatto l’obbligo formativo nè hanno utilizzato l’anno di recupero (2014) sono stati negligenti?
L’elenco nazionale dei medici competenti c’entra poco.
Perchè, come specificato sul sito ministeriale e come indicato dall’ art. 4, comma 2) del Decreto 4 marzo 2009 che istituisce il Registro Nazionale: ” L’iscrizione all’elenco non costituisce di per se’ titolo abilitante all’esercizio dell’attivita’ di medico competente.”
Perchè questo bisogno di specificare?
Perchè il titolo abilitante è il possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 D.Lvo 81/08.
Pertanto il medico competente avrebbe dovuto, il 1 gennaio 2014, comunicare alle proprie aziende e autocertificare di possedere il requisito e per gli incarichi assunti dopo il 1 gennaio 2014 avrebbe dovuto inserirlo nel contratto/lettera di incarico .
Tutto questo lo scrivevo all’entrata in vigore dell’obbligo (gennaio 2014):
Viceversa, se il medico non l’avesse comunicato, l’azienda avrebbe dovuto richiederlo.
Quindi anche i medici competenti che hanno assolto l’obbligo e che, per errori o per mancata comunicazione al Ministero, non sono nell’Elenco, possono, a mio avviso, stare tranquilli. Devono rispondere, documentandolo se richiesto con gli stessi crediti cartacei che conserviamo come reliquie nei nostri schedari, solo al datore di lavoro che li ha incaricati. Poi si provvederà a verificare con il Ministero del motivo per il quale il proprio nominativo non è inserito nell’elenco.
Quindi coloro i quali sono in regola, con una semplice autocertificazione al datore di lavoro, se si sono scordati di farla al 1° gennaio 2014, lo possono fare ora e nulla cambia.

Dove sorgono i problemi.
Sorgono per i colleghi che non hanno soddisfatto l’obbligo nel triennio 2011-2013 e che quindi il 1 gennaio 2014 non avevano più il requisito per mantenere l’incarico e quindi dovranno rispondere sia al datore di lavoro sia ai loro assistiti (i lavoratori). Ad esempio un lavoratore positivo al drug-test nel 2014 e giudicato dal medico competente inidoneo, verificato che il medico non aveva il requisito per firmare quel giudizio di idoneità, potrebbe, in linea teorica, richiedere un indennizzo per il danno subito.

I numeri dell’Elenco Nazionale Medici Competenti
Prima di pasqua erano iscritti circa 10.000 medici e, ad oggi, sono 4.719 ma ogni giorno aumentano. Ad una lettura superficiale sembrerebbe che 6.000 medici lavoravano privi dei requisiti. Nell’elenco in realtà erano compresi, probabilmente, colleghi poi andati in pensione, deceduti, coloro i quali hanno cambiato lavoro, ecc.
Confrontiamo i pochi numeri che abbiamo.
I medici competenti dal 2013 hanno l’obbligo di comunicare i dati collettivi dei risultati della sorveglianza sanitaria entro il 31 marzo di ogni anno. Se guardiamo il numero totale dei medici che hanno effettuato la comunicazione nel 2014 (relativa al 2013), unico dato disponibile, vediamo che sono circa 5000 (Fonte ASL Milano, pag. 5).
Quindi significa che i medici competenti effettivamente operativi in Italia siano 5000. Nell’elenco ministeriale erano iscritti 10.000 e ora sono 4.500. Quindi la differenza è di 500. Il fenomeno si ridimensiona e solo 500 sarebbero quelli privi di requisiti o erroneamente cancellati.

Il ruolo del Ministero della Salute
Il Ministero ha semplicemente dato seguito alla norma cancellando, commettendo sicuramente anche degli errori, i medici che non hanno autocertificato i crediti acquisiti. Se i medici, il 1 gennaio 2014, avessero regolarmente informato le proprie aziende di aver assolto l’obbligo allegando al contratto l’autocertificazione, il problema non sarebbe sorto, in quanto appunto, l’iscrizione all’Elenco Nazionale non costituisce il titolo abilitante.

Dott. Cristiano Ravalli

Fonte: medicocompetente.blogspot.it

medico competente

Cancellati di Colpo 6.500 Medici Competenti su 10.000

Medico competente

Detto fatto! Il Ministero della Salute a fine marzo aveva emesso una nota che informava l’inizio della procedura di cancellazione dall’Elenco Nazionale dei Medici Competenti di tutti coloro i quali risultavano privi dei requisiti. Il giorno di Pasquetta infatti sono letteralmente spariti 6.500 medici su 10.000 circa. ne rimangono circa 4.400.

Che cosa è successo? Andiamo per gradi.

Il fattore confondente.
I requisiti per poter assumere incarichi di medico competente non sono stabiliti dal Registro Nazionale ma dall’art. 38 del D.Lvo 81/08 ed in particolare, per spiegare quello che è successo, da quanto è stabilito dal comma 3 e comma 4 dell’art. 38.
” 3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di
educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive
modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici
competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”

Pertanto coloro i quali non hanno effettuato nel triennio 2011-2013 il numero di 150 crediti formativi di cui il 70% nella disciplina Medicina del lavoro e non li hanno comunicati al Ministero della Salute che tiene il Registro Nazionale, entro il 31 marzo 2015 , decadono dall’incarico alla fine del triennio e quindi il 1/1/2014.

E’ per quello che il Ministero specifica, così come anche indicato dall’art. 4, comma 2) del Decreto 4 marzo 2009 che istituisce il Registro Nazionale: ” L’iscrizione all’elenco non costituisce di per se’ titolo abilitante all’esercizio dell’attività di medico competente.” In quanto il titolo abilitante è il possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 D.Lvo 81/08.

E’ il datore di lavoro quindi che, all’atto della nomina, deve verificare che il medico che sta per incaricato possegga i requisiti e per questo consiglio di inserirlo nella lettera di incarico.

Il Ministero della Salute ha semplicemente fatto, eccetto eventuali errori da sanare, quello che doveva fare: verificare e cancellare dal Registro tutti quelli che, a loro, risultano privi dei requisiti.
E’ chiaro che poi un singolo datore di lavoro o lavoratore che va a consultare il Registro che è pubblico dovrà chiedere conto al medico competente del motivo per cui egli non è inserito nell’elenco.

Si può ritenere vessatoria tale norma e forse lo è. Però è noto dal 2008 a tutti i medici competenti che la norma esiste e che sarebbe entrata in vigore in riferimento al triennio 2011-2013 e che poi il Ministero della Salute ha concesso una proroga di un anno per il recupero dei crediti. Dal 2008 al 2015 sono 7 anni. E ora molti si stracciano le vesti gridando allo scandalo.

Qualcuno deve pure dirlo: “Lo scandalo è che tu medico che vuoi esercitare come medico competente e che spacchi il capello ad aziende e lavoratori, invocando articoli di legge e commi, poi in 7 anni non ti adegui per mantenere i titoli/requisiti che ti permettono di lavorare”.

Il problema invece esiste per quelli ingiustamente cancellati e sicuramente ci sono. Essi ricevono un danno d’immagine e forse non solo in quanto l’azienda potrebbe anche revocare l’incarico a seguito di una verifica di assenza nell’Elenco Nazionale. E allora comincia la dispora tutta italiana del peregrino che, nel giusto, deve dover dimostrare di esserlo realmente, tenuto conto che le banche dati che gestiscono i crediti sono lacunose e carenti.

Dott. Cristiano Ravalli

Fonte: http://medicocompetente.blogspot.it