D.LGS 81/2008 – TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

EDIZIONE LUGLIO 2023

D.Lgs 81/2008 – TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 (D.Lgs 81/2008), entrato in vigore il 15 Maggio 2008 ed integrato dalle disposizioni correttive del Decreto Legislativo n. 106 del 3 Agosto 2009 (D.Lgs 106/2009) e successivi ulteriori decreti, è anche noto in Italia come Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

CONCETTI FONDAMENTALI

In Italia la salute e sicurezza sul lavoro viene regolamentata dal D.Lgs 81/2008.

Con Sicurezza sul Lavoro si intende tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere adottate dall’impresa (Datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori).

Con Salute si intende (art. 2, comma 1, lettera o del D.Lgs 81/2008) uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità.

La Salute secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità viene definita come: “Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o di infermità (OMS-1948)”.

ABROGAZIONI

Con l’entrata in vigore del D.Lgs 81/2008 vengono abrogate le seguenti norme:

  • DPR 547/55;
  • DPR 164/56;
  • DPR 303/56 (tranne l’art. 64: potere ispettivo);
  • D.Lgs 277/91;
  • D.Lgs 626/94;
  • D.Lgs 493/96;
  • D.Lgs 494/96;
  • D.Lgs 187/05;
  • L. 223/06 Art. 36 bis c. 1 e 2;
  • L. 123/07 Artt. 2, 3, 5, 6 e 7.

Non risulta abrogato il D.Lgs 195/06 (Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici – Rumore – ).

Non risultano ne abrogati ne recepiti alcuni Decreti del Presidente della Repubblica collegati al D.P.R. 547/55 quali:

  • D.P.R. 320/56 (lavori in sotterraneo);
  • D.P.R. 321/56 (lavori in cassoni in aria compressa);
  • D.P.R. 323/56 (lavori negli impianti telefonici);
  • D.P.R. 302/56 (fabbricazione e uso di esplosivi).

In oltre non sono stati ne abrogati ne recepiti tutti i decreti legislativi collegati al D. Lgs 626/94 ed applicabili a particolari settori (strutture giudiziarie, università, porti. VV.F., ecc.).

Fonte: PuntoSicuro

ATTENZIONE

Sospensione attività imprenditoriale
DECRETO FISCALE N. 146 DEL 21/10/21

IL DECRETO FISCALE N. 146 E LE MODIFICHE INTRODOTTE AL D.LGS 81/08

Il giorno 21 ottobre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge Fiscale n. 146 che definisce e specifica le “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Lo stesso Decreto è entrato in vigore il giorno 22 ottobre 2021.

Con il Decreto n. 146 del 21/10/2021, i cui contenuti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono stati sollecitati dai recenti fatti di cronaca riconducibili proprio all’inosservanza di tale norma, il Governo ha voluto:

  • ampliare e rafforzare l’attività di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte degli organi preposti alla vigilanza;
  • inasprire le sanzioni nei confronti delle aziende che violano la normativa in materia di sicurezza.

Per la prima volta la SOSPENSIONE dell’attività non è legata alla reiterazione dell’illecito.

Le violazioni sono individuate nell’Allegato I del D.Lgs 81/2008:

1) Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

2) Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE);

3) Mancata formazione ed addestramento;

4) Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo Responsabile (SPP e RSPP);

5) Mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS);

6) Mancata fornitura del Dispositivo di Protezione Individuale contro le
cadute dall’alto;

7) Mancanza di protezioni verso il vuoto;

8) Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le
prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del
terreno;

9) Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni
organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai
conseguenti rischi;

10) Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni
organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai
conseguenti rischi;

11) Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);

12) Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;

12-bis) Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto;