CORSI ANTINCENDIO

Il D.Lgs 81/2008 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di Addetto Antincendio devono ricevere una specifica formazione e addestramento secondo il D.M. 02/09/2021.

I nostri corsi di formazione Antincendio rispettano quanto previsto dall’allegato III del D.M. 02/09/2021 per quanto concerne i contenuti e quanto previsto dal documento:

INDICAZIONI APPLICATIVE DEL
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 2/9/2021
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il Datore di Lavoro per determinare la tipologia di formazione per gli Addetti Antincendio dovrà innanzitutto analizzare le caratteristiche dei luoghi di lavoro, verificando la corrispondenza o quantomeno l’assimilabilità della propria azienda con le “attività” elencate nei punti 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 dell’Allegato III del D.M. 02/09/2021, così da identificare il corretto livello della formazione da garantire agli Addetti Antincendio.

Il D.M. 02/09/2021 esemplifica la fattispecie di attività che richiedono una formazione di:

  • Livello 3 (punto 3.2.2):  elenco di 16 tipologie di attività.
  • Livello 2 (punto 3.2.3):
    • Tutte le attività soggette ai controlli dei VVF secondo il D.P.R. 151/11, a meno che non siano già incluse nel Livello 3.
    • Cantieri dove si impiegano sostanze infiammabili e si utilizzano fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
  • Livello 1 (punto 3.2.4): tutte le attività che non rientrano nei punti precedenti.

TIPOLOGIA DI CORSO