D.U.V.R.I. - Documenti Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza

Cos’è il DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza?

Il termine DUVRI è l’acronimo di “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza“, che il datore di lavoro committente di un’azienda ha l’obbligo di redigere qualora affidi ad un’impresa appaltatrice esterna (o lavoratori autonomi) lavori/servizi da svolgere all’interno dell’azienda.
L’obbligo di redazione del D.U.V.R.I. è stato introdotto con l’art. 26 comma 3 del D.lgs 81/08 integrato con il D.lgs 106/09.

A cosa serve il DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza?

La funzione del DUVRI è di rendere noti all’impresa appaltatrice, incaricata di svolgere dei lavori all’interno di una azienda, quali sono i rischi per i lavoratori presenti e quali sono le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori da adottare per ridurli.
Il DUVRI è un documento che ha lo scopo di proteggere i lavoratori delle imprese che si trovano a collaborare per portare a termine un appalto. Il DUVRI riguarda perciò occasioni temporanee, ma che possono comportare rischi per i lavoratori. In particolare si concentra sui rischi dovuti proprio al fatto che lavoratori di imprese diverse si trovino a lavorare insieme, interferendo l’uno con il lavoro dell’altro.

Tutti i datori di lavoro, anche quelli delle imprese subappaltatrici, devono collaborare per attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresi quelli legati alle interferenze.

Quando il DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza non è obbligatorio?

Il D.Lgs 81/08 e la “Legge del fare” n. 99/2013, individuano i seguenti casi, in cui il DUVRI può non essere redatto:
appalti di servizi di natura intellettuale;
mere forniture di materiali o attrezzature;
lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti da rischio incendio elevato, o dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro D.Lgs 81/08;
attività che presentano un basso rischio d’infortunio sia per il committente che per l’impresa affidataria, se affidano l’incarico di sorveglianza, coordinamento lavori ad un individuo (preposto) in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro (tale incarico va specificato nel contratto d’appalto).
Per quanto riguarda i lavori in cantiere, se c’è il P.S.C. – Piano di Sicurezza in fase di Coordinamento (titolo IV del D.Lgs 81/08) non è necessaria l’elaborazione del DUVRI da parte del datore di lavoro committente.

Come si redige il DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze?

La redazione del DUVRI è il risultato della cooperazione tra il datore di lavoro dell’impresa committente e quella affidataria, predisposto per ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il DUVRI viene allegato al contratto d’appalto e adeguato in funzione dell’avanzamento dei lavori/servizi svolti dall’impresa appaltatrice. La mancanza del DUVRI rende nullo il contratto d’appalto.

L’INAIL ha emanato delle linee guida con un modello di riferimento suddiviso in 5 parti.

Parte 1 – Azienda Committente

Parte 2 – Aree di lavoro, fasi di lavoro, rischi specifici e coordinamento

Parte 3 – Norme di prevenzione e di emergenza adottate presso l’azienda

Parte 4 – Valutazione dei rischi da attività interferenziali

Parte 5 – Attività svolta dall’operatore economico

 

Le linee guida emanate dall’INAIL sono scaricabili alla seguente pagina:

INAIL – linee guida elaborazione DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza